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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Titolo 1
INDIRIZZI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
La Regione Emilia - Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni ad essa spettanti in materia di biblioteche e di archivi storici di Enti locali o di interesse locale, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione.
La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale e in concorso con gli Enti locali territoriali, la costituzione e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
L'organizzazione biblotecaria regionale:
- favorisce la crescita culturale individuale e collettiva, garantendo a tutti l'accesso agli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione;
- contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e e all'istruzione permanente;
- concorre all'avanzamento degli studi e della ricerca, con particolare riferimento alla realtà regionale.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
La presente legge riguarda le strutture, le attività e i servizi bibliotecari ed archivistici di pertinenza della Regione e degli Enti locali o, comunque, di interesse locale.
Rientrano nell'ambito di applicazione della legge ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno le entità biblotecarie ed archivistiche di seguito indicate, sempre che le medesime appartengano alla Regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o siano a tali enti affidate o presso di essi anche soltanto di fatto esistenti, o siano comunque di interesse locale:
- raccolte e fondi documentari di interesse bibliografico, culturale, storico o artistico, comunque costituiti e qualunque sia la natura dei documenti che li compongono;
- archivi storici e nuclei storico - archivistici;
- biblioteche, anche popolari;
- centri di lettura stabili o mobili;
- altri centri e servizi bibliotecari e di lettura, assimilati ai precedenti a norma del secondo comma del precitato art. 47 del DPR n. 616 del 1977 Sito esterno.
Ai fini della presente legge, con le locuzioni " biblioteche di Enti locali " o " biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale " si intendono indistintamente tute le strutture, le raccolte, i servizi e le attività di cui al precedente comma, a meno che non sia diversamente disposto in modo espresso.
Art. 3
Criteri e obiettivi
L'azione della Regione e degli Enti locali territoriali assume, quali criteri direttivi delle diverse forme di intervento, ai livelli istituzionali e organizzativi di competenza, l'imparzialità e il pluralismo dei servizi e degli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione nonchè la gratuità dei servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche degli Enti locali.
Nel quadro dei principi e delle finalità indicate, la Regione e gli Enti locali perseguono, tramite l'organizzazione bibliotecaria regionale e i sistemi bibliotecari locali, i seguenti obiettivi:
a) l'approntamento e lo sviluppo di una rete adeguata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari ed archivistici su tutto il territorio regionale e per l'intera società regionale;
b) la qualificazione e l'integrazione delle strutture, dei servizi e delle attività delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali, o di interesse locale;
c) il coordinamento delle strutture bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli Enti locali con il sistema regionale delle istituzioni culturali, pubbliche o private;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture e dei servizi esistenti, delle comptenze ed esperienze istituzionalmente o professionalmente acquisite, nonchè delle qualificazioni e delle vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente proprie, di singole strutture o servizi;
e) l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione, la tutela e la pubblica fruizione del materiale bibliografico e documentario di qualsiasi specie, avente interesse artistico, storico o culturale, con particolare riguardo per il materiale antico, raro o di pregio;
f) la realizzazione di sistemi coordinati, che favoriscano la conoscenza, l'utilizzo del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale e l'accesso alle reti di informazione bibliografica nazionali ed internazionali;
g) la promozione di manifestazioni e di attività culturali e divulgative specificamente connesse con i patrimoni bibliografici e storico - documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle singole istituzioni bibliotecarie;
h) il collegamento e la cooperazione delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali o di interesse locale con le biblioteche pubbliche, statali, scolastiche e universitarie e con l'organizzazione archivistica dello Stato, con le biblioteche e gli archivi di istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, nonchè con le strutture ed i servizi delle biblioteche di altre regioni, delle biblioteche nazionali ed estere e con gli istituti centrali dello Stato;
i) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale addetto alle biblioteche, agli archivi storici e ai relativi servizi;
l) la predisposizione di attività intese a favorire la comunicazione interpersonale, orale e visiva, compatibili con la natura delle raccolte e con le caratteristiche delle strutture e dei servizi.

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