Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Titolo II
FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 4
Funzioni della Regione
La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al Titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e, in concorso con gli Enti locali territoriali, di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
In particolare la Regione:
a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali o di interese locale;
b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari e ne approva l'istituzione;
c) determina le linee programmatiche per gli interventi annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare al fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria;
d) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
e) cura, mediante attività ed interventi di carattere anche continuativo, nel quadro della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
f) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico -documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
g) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno;
h) fissa i criteri per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa visivi e auditivi;
i) stipula le convenzioni di propria competenza e fissa i criteri generali per i rapporti di convenzione subregionali;
l) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei data attinenti alle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli Enti locali nonchè alla relativa utenza.
Art. 5
Funzioni delle Province
Le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.
In particolare, gli enti precitati:
a) individuano gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali in relazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al Titolo I;
b) predispongono, tenuti presenti i programmi formulati dai Comuni, singoli o associati, e nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i piani bibliotecari territoriali e concorrono alla definizione degli interventi diretti della Regione;
c) organizzano l'informazione bibliografica sul territoria, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
d) esercitano le funzioni previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, per quanto concerne la formazione e l'aggiornamneto preofessionale degli operatori del settore, formulando altresì proposte per gli appositi interventi della Regione;
e) coordinano i servizi per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi, raccolti e conservati nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;
f) stipulano le convenzioni di propria competenza, promuovendo e coordinando altresì i rapporti di convenzione a livello locale;
g) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie ed archivistiche, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonchè alla relativa utenza;
h) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie.
Per l'attuazione dei compiti di cui sopra le Province e il Circondario di Rimini possono istituire appositi centri di documentazione o servizi di coordinamento territoriale.
Per i maggiori oneri, in attrezzature e strumentazione, derivanti agli enti di cui al primo comma in conseguenza dell'espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma del presente articolo, si provvede in sede di riparto del fondo finanziario regionale.
Art. 6
Funzioni dei Comuni
Con riferimento ai principi e alle finalità di cui al Titolo I compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici sul territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.
In particolare i Comuni:
a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici ad essi affidati, adottandone i relativi regolamenti e nominandone gli organi di gestione, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;
b) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
c) formulano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, i programmi sia annuali che poliennali, concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici, predisponendo altresì i piani di spesa e le richeiste di finanziamento relative;
d) programmano e curano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, le manifestazioni culturali e divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle sitituzioni bibliotecarie e storico - documentarie e connesse con i relativi patrimoni favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;
e) predispongono programmi da sottoporre al parere obbligatorio dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte bibliografiche, storiche e documentarie, formulando le relative proposte per gli interventi diretti della Regione;
f) stipulano le convenzioni di proria competenza;
g) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli enti locali, nonchè alla relativa utenza;
h) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
Quando si a costituito il sistema bibliotecario intercomunale, le funzioni di cui sopra vengono esercitate, per le materie a tal fine espressamente indicate nella convenzione, dagli organi di gestione del sistema.
Le deliberazioni dei Comuni concernenti i programmi di sviluppo di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo, sono adottate sentiti gli organi di gestione del sistema bibliotecario di appartenenza il cui motivo parere dovrà essere allegato ai programmi stessi e sentiti i Distretti scolastici ai sensi del successivo art. 9.
Art. 7
Organi di consulenza e di assistenza e servizi regionali
L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, le funzioni di organo di consulenza e di assistenza per la Regione e per gli enti locali territoriali, nonchè per l'organizzazione bibliotecaria regionale e per i sistemi bibliotecari locali, in ordine all' attuazione della presente legge e al perseguimento delle finalità e degli obiettivi in essa indicati.
L'Istituto esplica altresì, nel campo della rilevazione, della catalogazione e dell'informazione bibliografica ed archivistica, nonchè della conservazione, del restauro, della integrità e sicurezza dei patrimoni librari e storico - documentari, le funzioni amministrative espressamente attribuite alle Regioni dal DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno.
L'esercizio da parte dell'Istituto delle funzioni indicate nei due precedenti commi avviene, di norma, tramite il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari che è appositamente istituito, con la presene legge, nell'ambito dell'Istituto stesso.
Per l'espletamento delle precitate funzioni, il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari potrà essere affiancato da apposite commissioni o gruppi di lavoro o avvalersi di qualificate collaborazioni esterne da attivarsi, d' intesa con la Regione, dagli organi direttivi dell'Istituto, nel quadro delle norme che ne discipliinano l'ordinamento e il funzionamento.
La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 8
Funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (specificazione)
In relazione alle funzioni di consulenza e di assistenza di cui al primo comma dell'art. 7, compete all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di formulare pareri e proposte, per i competenti organi regionali e locali, in ordine a tutto quanto attiene all'attuazione della presente legge.
In particolare, l'Istituto esprime pareri obbligatori, debitamente motivati, per quanto concerne:
a) l'ordinamento e l'istituzione dei sistemi bibliotecari locali; la tipologia delle biblioteche e i criteri e le procedure per la loro classificazione; la determinazione dei requisiti minimi delle biblioteche afferenti all'organizzazine bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali; lo schema di regolalmento tipo delle biblioteche e degli archivi storici degli Enti locali; i profili professionali del personale addetto alle biblioteche e agli archivi storici degli Enti locali; le iniziative e i programmi di rilevanza regionale per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del settore;
b) la determinazione delle linee programmatiche regionali; la suddivisione per destinazioni d' intervento del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria e il riparto dei relativi stanziamenti;
c) i progetti di convenzione, a livello regionale, di cui all'art. 10, secondo comma, lett. c), d), ed e).
In relazione alle funzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 7, compete all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di predisporre i programmi, curandone altresì la successiva attuazione, per gli interventi della Regione, di carattere anche straordinario, nel campo della catalogazione e dell' informazione bibliografica ed archivistica, nonchè della rilevazione, conservazione, restauro e sicurezza dei patrimoni librari e storico - documentari degli Enti locali o di interesse locale.
Art. 9
Collegamento con gli organi del sistema scolastico
I Comuni promuovono, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istitunali, in ordine:
a) alla programmazione e all'attivazione dei servizi bibliotecari, anche decentrati;
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell'ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto riguarda la loro connessione con l'attività scolastica.
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di istituti e centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazone delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e dell'organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l'automazione dei servizi bibliotecari e dell' informazione bibliografica.
Art. 10
Convenzioni
La Regione e gli Enti locali territoriali, singoli o associati, possono, per i rispettivi ambiti di competenza, stipulare convenzioni con altri enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio, in funzione dell' ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.
In relazione all'oggetto, le convenzioni si distinguono in:
a) convenzioni generali: concernono l'adesione delle biblioteche degli enti convenzionati all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali;
b) convenzioni per servizi: concernono la partecipazione alla gestione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, di uno o più servizi bibliotecari determinati sul territorio;
c) convenzioni per programmi e progetti finalizzati: concernono la partecipazione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, a programmi e progetti finalizzati in ordine:
- allo sviluppo e alla qualificazione di singole strutture, raccolte o servizi;
- alla conoscenza e all'utilizzazione pubblica di raccolte librarie di singolare rilievo culturale, con particolare riferimento alla produzione di strumenti di informazione bibliografica;
- al recupero, alla conservazione e alla pubblica fruizione di fondi e raccolte di materiale libraio e documentario di interesse scientifico, storico e artistico, specie se antico, raro e di pregio;
- alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche e ai servizi regionali locali;
d) convenzioni per contratti di ricerca: concernono l'attivazione, mediante anche l'erogazione di apposite borse di studio annuali o poliennali, di contratti per ricerche, con particolare riferimento alla storia e alla realtà locali, da effettuarsi, in base a programmi determinati e scientificamente qualificati, presso biblioteche e archivi dotati di raccolte di particolare rilevanza in ordine all'oggetto specifico della ricerca;
e) convenzioni per borse di specializzazione: concernono l' attivazione di borse di studio, annuali o poliennali, finalizzate, sulla base di programmi determinati e metodologicamente qualificati, alla specializzazione di giovani nel campo della ricerca bibliografica, biblioteconomica e storico - archivistica, con particolare riferimento alle fonti e alla metodologia della ricerca storica e sociale sulle realtà locali.
Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, per oggetti, programma e finalità determinate, anche dalla Regione con Enti locali territoriali, o da questi ultimi tra loro.
In ogni caso le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti, fermo comunque restando l'impegno degli enti convenzionati di assicurare la continuità e la gratuità dei servizi bibliotecari e archivistici, l'accessibilità del pubblico ai medesimi secondo le modalità convenute, nonchè l'obbligo e le modalità di rendicontazione dei contributi eventualmente ricevuti per effetto della convenzione stessa.
Il rapporto di convenzione di cui al secondo comma, lett. a), è condizione per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Espandi Indice