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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Titolo III
ORDINAMENTO BIBLIOTECARIO REGIONALE E LOCALE
Capo I
Strumenti organizzatori
Art. 11
Organizzazione regionale delle biblioteche e degli archivi storici
L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dal complesso delle strutture, servizi e attività della Regione e degli Enti locali territoriali per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
L'organizzazione bibliotecaria regionale si articola in sistemi bibliotecari locali.
Fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale, tramite i sistemi bibliotecari locali, le biblioteche e gli archivi storici degli Enti locali o di interesse locale.
L'organizzazione bibliotecaria regionale è aperta, in conformità agli indirizzi di cui al Titolo I, ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, operanti nel territorio regionale, che possono afferirvi, ai sensi dell'art. 10, lett. a), mediante convenzione con la Regione, e/ o con gli Enti locali territoriali, o con i sistemi bibliotecari locali.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e con concorso della competente commissione consiliare, definisce i criteri generali relativi all'ordinamento e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonchè lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali costituiti a norma dell'art. 14.
Art. 12
Sistema bibliotecario locale
I sistemi bibliotecari locali costituiscono la struttura operativa dei Comuni, singoli o associati, per l'espletamento delle funzioni e per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
Il sistema bibliotecario locale è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche e degli archivi storici che vi afferiscono, nonchè dall'insieme delle funzioni, degli organi e dei servizi tecnico - amministrativi previsti nell' atto istitutivo del sistema stesso, a norma dell'art. 14.
I sistemi bibliotecari locali sono intercomunali e comunali.
I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, d' intesa tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 14 in relazione ad esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servivizio bibliotecario.
I sitemi biblioteacri comunali sono costituiti da un solo Comune in relazione a peculiari caratteristiche connesse con il territorio, con esigenze funzionali e organizzative dei servizi e con la natura delle raccolte librarie e storico - documentarie.
In ogni caso non può essere costituito un sistema bibliotecario comunale da parte di Comuni ove non esista una biblioteca di riconosciuto rilievo regionale.
Il sistema bibliotecario locale, cui accedono di diritto le biblioteche e gli archivi storici affidati agli Enti locali o di interesse locale, è aperto ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, presenti nel territorio, che possono afferirvi, in regime di convenzione, a norma dell'art. 10, lett. a).
Art. 13
Compiti del sistema bibliotecario locale
Spetta al sistema bibliotecario locale in particolare:
a) assicurare in tutti i Comuni, per l'intero territorio, un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione generale;
b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, in genere esistenti nel territorio;
c) definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e storico - documentari afferenti al sistema;
d) predisporre e gestire servizi tecnico - amministrativi comuni o generali per le biblioteche e gli archivi storici affidati agli Enti locali afferenti al sistema;
e) curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonchè l'intescambio delle informazioni e dei servizi su scala extra - sistemica;
f) predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato ed il funzionamento delle strutture e dei servizi e l'utenza dei medesimi;
g) provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l'utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati.
Art. 14
Costituzione del sistema bibliotecario locale
La costituzione dei sistemi bibliotecari locali avviene:
a) per i sistemi intercomunali, mediante convenzione istitutiva tra i Comuni territorialmente competenti;
b) per i sistemi comunali, mediante provvedimento istitutivo del Comune territorialmente competente.
Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario locale prevede:
a) l'ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;
b) la costituzione, la composizone, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
c) le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;
d) i servizi tecnico - amministrativi comuni o generali che s' intendono attivare e le relative strumentazioni operative;
e) il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento e, nel caso di sistemi intercomunali, di riparto degli oneri per i servizi medesimi;
f) le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le finalità di cui all'art. 9.
L'istituzione dei sistemi bibliotecari locali è approvata dalla Giunta regionale, su istanza degli enti promotori, corredata dal parere delle Province competenti.
Capo II
Strutture funzionali
Art. 15
Biblioteche e archivi storici
Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'istruzione e all'informazione, nonchè allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione e la messa a disposizione del pubblico dei documenti, comunque intesi, aventi valore bibliografico, storico, artistico e culturale.
In relazione alla tipologia dei fondi librari e documentari, alla natura dei servizi prestati e alle esigenze dell'utenza, le biblioteche e gli archivi storici svolgono le funzioni di informazione generale e/ o specializzata, di documentazione per la ricerca, di organizzazone delle informazioni sul territorio, di promozione culturale.
Le biblioteche e gli archivi storici degli Enti locali costituiscono, in conformità e nel rispetto delle indicate caratteristiche e funzioni storicamente ed istituzionalmente proprie, le strutture tecniche e funzionali dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, potrà determinare con apposito provvedimento i criteri per la classificazione delle biblioteche in relazione alle esigenze funzionali dell'organizzazione bibliotecaria regionale, alle tipologie delle raccolte e alle funzioni effettivamente svolte.
Art. 16
Requisiti minimi delle biblioteche
Le biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) essere dotate di un regolamento che ne discplini l' organizzazione interna, la gestione e i relativi organi, nonchè le modalità di espletamento dei servizi per l'utenza, ivi comprese le norme di salvaguardia, delle proprie raccolte e le conseguenti limitazioni al prestito, anche interbibliotecario, e alla riproduzione;
b) avere, in rapporto alla propria funzione, un' adeguata dotazione di materiale librario e documentario, con ordinamento che lo renda agibile per la pubblica fruizione;
c) disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto, compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali;
d) svolgere, con carattere di continuità, un servizio effettivo e gratuito al pubblico, ancorchè si tratti di un' utenza istituzionalmente determinata;
e) avvalersi dell'attività di almeno un bibliotecario o, per le biblioteche minori, di un assitente di biblioteca.
La Giunta regionale predispone, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, lo schema di regolamento tipo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Con il medesimo provvedimento saranno definite le modalità e i tempi secondo cui le anzidette biblioteche ed archivi dovranno acquisire, ove mancanti, i requisiti minimi di cui al precedente comma, nonchè i criteri e le procedure per l'erogazione, al fine indicato, di appositi contributi, anche straordinari, nell'ambito delle destinazioni del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.
Ai contributi di cui al comma precedente saranno ammesse, alle stesse condizioni e per le medesime finalità, anche le biblioteche e gli archivi storici degli Enti pubblici o privati di cui al primo comma dell'art. 10, sempre che le medesime siano afferente all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali, in regime di convenzione, a norma dello stesso art. 10, secondo comma, lett. a).
Eventuali deroghe ai requisiti minimi di cui al presente articolo potranno essere eccezionalmente ammesse dagli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali in relazione a situazioni e ad esigenze paritcolari, tenuto conto del complesso delle strutture e dei servizi di cui il sistema dispone.
Art. 17
Archivi storici affidati agli Enti locali In conformità al dettato di cui all'art. 8, secondo comma,
lett. a), della presente legge, e nell'ambito delle apposite disposizioni contenute nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409 Sito esterno e nel DPR 14 gennaio 1972 n 3 Sito esterno, gli Enti locali provvedono all' installazione, all'ordinamento e alla conservazione degli archivi storici ad essi affidati, ai quali trasfericano i documenti in loro possesso, non appena scaduti i termini di legge per la conservazione negli uffici.
Al fine di coordinare gli interventi relativi agli archivi storic ad essi affidati, gli Enti locali interessati comunicano tempestivamente alla Regione eventuali rilievi dell'organo statale della tutela in ordine alle condizioni del materiale in essi conservato.
Gli archivi storici affidati agli Enti locali o, comunque, di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, ai sistemi bibliotecari locali.
Nell'ambito del sistema bibliotecario locale viene individuata, su proposta degli organi di gestione del sistema e d' intesa tra gli enti che aderiscono, l'allocazione più opportuna delle sezioni di archivio, ordinate e inventariate, allo scopo di meglio assicurarne la conservazione e di favorirne la consultazione.
In ogni caso presso la biblioteca dell'Ente locale devono essere depositati per la consultazione gli inventari dell'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema devono essere depositati, per la consultazione, gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema.
La Regione, gli Enti locali territoriali e i sistemi bibliotecari locali operano, nel campo degli archivi storici, di concerto, per quanto previsto dalla legislazione vigente, con la Soprintendenza archivistica per l'Emilia - Romagna.
Art. 18
Raccolta delle pubblicazioni e materiali documentari
I Comuni depositano copia dei materiali documentari a stampa e audiovisivi, da essi curati, nella loro biblioteca e, ove esistente, nella biblioteca del sistema eventualmetne dotata di un' apposita sezione per le pubblicazioni degli Enti locali.
Le Province e il Circondario di Rimini, le Comunità montane, i Consorzi fra gli Enti locali, le associazioni di Comuni, anche tramite le Unità sanitarie locali, effettuano analogo deposito nella biblioteca, rispettivamente del Comune capoluogo di provincia o del Circondario di Rimini o del Comune ove hanno la loro sede gli organi amministrativi della Comunità montana, dei Consorzi tra Enti locali, dell'associazione di Comuni, dell' Unità sanitaria locale.
La Regione ed i suoi istituti e aziende effettuano analogo deposito in tutte le biblioteche centro di sistema.
Capo III
Servizi regionali
Art. 19
Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari
Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali è istituito il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, quale unità operativa per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione, devolute - ai sensi degli artt. 7 e 8 - al precitato Istituto. Il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari garantisce ai sensi dei successivi art. 20, 21 e 22 lo svolgimento delle funzioni in ordine a:
a) rilevazione, catalogazione ed informazione bibliografica ed archivistica;
b) conservazione e restauro dei patrimoni bibliografici e storico - documentari;
c) sicurezza dei patrimoni bibliografici e storico - documentari.
La responsabilità del servizio è affidata ad un soprintendendente nominato ai sensi del successivo articolo 37.
Su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto, al Giunta regionale provvede ad individuare, sulla base di criteri di omogeneità funzionale, gli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma. I predetti uffici, a capo di ciascuno dei quali è nominato un responsabile, operano sotto la direzione del soprintendente, che ne indirizza e coordina l' attività, rispondendone direttamente al Presidente dell'Istituto.
L'attività del Servizio di soprintendenza per i beni librari documentari e dei relativi uffici tecnici, da svolgersi in collaborazione con gli Istituti centrali di cui al DPR 3 dicembre 1975 n. 805 Sito esterno, e successive modificazioni e con gli analoghi servizi delle altre Regioni, si estende a tutte le strutture bibliotecarie e storico - documentarie afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali. Essa può estendersi altresì mediante apposite convenzioni, alle strutture bibliotecarie ed archivistiche, pubbliche o private, esistenti nel territorio regionale, ancorchè non afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale o ai sistemi bibliotecari locali. E' fatto comunque salvo, nei confronti di chiunque, l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno.
Lo Statuto e il Regolamento dell'Istituto definiranno le modalità del coordinamento del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, e dei relativi uffici tencici, con gli organi direttivi dell'Istituto per tutto quanto attiene all' esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite, con la presente legge, all'Istituto medesimo.
Art. 20
Funzioni di catalogazione e informazione bibliografica
Il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, mediante l'esercizio della funzione di catalogazione e informazione bibliografica, persegue lo scopo di:
- promuovere la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale;
- curare, in conformità alle regole catalografiche nazionali, l'uniformazione dei criteri catalografici e delle informazioni bibliografiche delle biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali;
- prestare collaborazione agli appositi centri o servizi di coordinamento territoriale ai fini della costituzione e del coordinamento degli archivi di dati e dei connessi sistemi informativi territoriali;
- promuovere, attraverso iniziative e programmi specifici, la conoscenza e l'utilizzazione dei patrimoni bibliografici e storico - documentari nonchè delle strutture bibliotecarie ed archivistiche e dei relativi servizi esistenti nel territorio regionale.
Art. 21
Funzioni di conservazione e integrità del patrimonio librario e documentario
Il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari ha altresì il compito di promuovere e curare, nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali, la conoscenza e la sperimentazione delle metodologie e delle tecniche intese ad assicurare l'integrità dei patrimoni librari e documentari, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione.
Ai fini indicati, esso, in particolare:
a) cura le ricerche e la sperimentazione relativamente all' influenza dei fattori ambientali nei processi di deterioramento, alle tecniche di conservazione, agli interventi di prevenzione, conservazione e restauro dei beni librari e documentari, ivi comprese le ricerche sulle cautele da adottare per la loro riproduzione;
b) accerta l'idoneità delle strutture espositive e degli ambienti di conservazione; promuove in collaborazione con i centri o servizi di coordinamento territoriale e con i servizi tecnico - amministrativi dei sistemi bibliotecari locali, le iniziative di divulgazione delle conoscenze di cui alla precedente lett. a);esprime pareri obbligatori in merito agli interventi di prevenzione, conservazione e restauro, fornendo altresì la consulenza e l'assistenza tecnica necessarie;
c) promuove e coordina la programmazione e l'esecuzione degli interventi di prevenzione, conservazione e restauro del patrimonio librario e documentario degli Enti locali, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, istruendo le istanze per l'erogazione degli appositi contributi regionali e indicando le relative priorità e formulando altresì proposte e progetti per le iniziative e gli interventi di rilievo regionale da assumersi direttamente dalla Regione;
d) promuove alla descrizione analitica e alla documentazione dei materiali antichi, rari o di pregio, che siano oggetto di intervento.
Per quanto concerne lo svolgimento delle ricerche e delle sperimentazioni di cui al precedente comma, lett. a), l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali può avvalersi, su proposta del Servizio di soprintendenza, dell'opera di istituti universitari nonchè di qualificati laboratori e centri, pubblici e privati, operanti nel settore.
Art. 22
Funzione di tutela da esercitare a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno
La Soprintendenza per i beni librari e documentari provvede infine alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo, in particolare, gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno, nonchè esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.
Sito esternoIn particolare:
a) vigila sulla conservazione e sugli eventuali interventi di riproduzione o restauro dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri a stampa, incisioni o altri documenti rari e di pregio posseduti da enti e da privati, verificando altresì la correttezza degli interventi restaurativi ed eseguendo i relativi collaudi;
b) effettua le notificazioni del materiale di importante interesse bibliografico e documentario ai termini della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno, ai proprietari o possessori, nonchè cura la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale e opera le ricognizioni periodiche sulle stesse raccolte;
c) vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge di tutela per quanto concerne le alienazione e le permute di raccolte o singole opere di importante interesse, nonchè sulle mostre di cui all'art. 7, lett. e), e all'art. 9, lett. c), del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno;
d) propone gli espropri del materiale di pregio e raro che presenti pericolo di deterioramento e per cui il proprietario non provveda alla necessaria salvaguardia entro i termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti;
e) esercita le funzioni di ufficio per l'esportazione e l' importazione ai termini della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno e delle altre disposizioni vigenti in materia;
f) propone alle biblioteche statali o di Enti locali gli acquisti di materiale bibliografico e documentario raro e di pregio ogni qualvolta ritenga che debba essere esercitato il diritto di prelazione.
Le notificazioni e gli atti di rilevanza esterna relativi agli adempimenti connessi con l'esercizio delle indicate funzioni di tutela e vigilanza, con particolare riferimento alle funzioni delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno, sono adottati, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione in materia, con provvedimento del Soprintendente al Servizio regionale per i beni librari e documentari. In caso di inerzia o, comunque, di impedimento di quest' ultimo, ed ove ricorrano ragioni di necessità o di urgenza, i provvedimento medesimi sono assunti dal Presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.
Capo IV
Personale delle Biblioteche, degli Archivi e dei Servizi
Art. 23
Personale delle Biblioteche, biblioteche e degli archivi
I Comuni dotano le proprie biblioteche e archivi di personale qualificato in grado di garantire la custodia, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, nonchè di favorirne l'accessibilità e l'utilizzo da parte del pubblico.
I regolamenti organici comunali prevedono bibliotecari ed assistenti di biblioteca in numero e con professionalità adeguati alle diverse funzioni connesse con l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente ed altresì con le attività di promozione educativa e culturale, con il funzionamento generale delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonchè con la direzione delle biblioteche o di loro unità dei servizi.
Le funzioni tecniche specifiche del personale addetto alle bibilioteche riguardano, in particolare, l'inventariazione, al custodia, l'ordinamento, l'archiviazione, la conservazione e l' incremento delle raccolte librarie e documentarie, la loro analisi e catalogazione, i metodi e le tecniche di socializzazione e di comunicazione delle informazioni.
La responsabilità delle biblioteche è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla quantità e qualità dei patrimoni dell'istituzione, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia ed alla natura specifica dei servizi erogati, all'attività culturale svolta.
La respponsabilità degli archivi è affidata ad archivisti in possesso di titolo di studio specifico.
I compiti amministrativi ed ausiliari sono svolti da personale inquadrato, secondo le qualifiche del relativo rapporto di impiego, nei livelli previsti per il tipo di servizi che esso è chiamato a svolgere.
Art. 24
Reclutamento del personale
I regolamenti organici stabiliscono i titoli di studio e di specializzazone professionale, nonchè i requisiti e le specifiche competenze scientifiche e tecniche necessarie per l'ammissione ai relativi concorsi per bibliotecari, assistenti di biblioteca e, ove gli organici lo prevedano, bibliotecari direttori di biblioteca e responsabili di unità di servizio.
Nelle commissioni d' esame per bibliotecari direttori di biblioteca, i Comuni, di norma, prevedono la presenza del Soprintendente al Servizio regionale per i beni librari e documentari o di un suo delegato.
Art. 25
Formazione ed aggiornamento professionale del personale
La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, alle esigenze di formazione e aggiornamento progessionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici ed i relativi servizi.
I programmi di formazione e aggiornamento saranno predisposti tenendo conto della dimensione dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali, della distribuzione territoriale delle biblioteche, degli archivi e dei sistemi bibliotecari locali, della natura delle raccolte e dell' ampiezza e complessità dei servizi prestati o da attivare.
La Regione, nell'ambito dei programmi annuali e poliennali d' intervento formativo e in modo conforme alle direttive sulle tipologie corsuali, provvede all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione del personale del setore anche mediante attività di carattere sperimentale.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, propone al Consiglio regionale i profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle iniziative di cui ai commi precedenti. La Giunta cura altresì la realizzazione dei piani formativi nelle forme e secondo le procedure previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n 19.
I Comuni, le Province e il Circondario di Rimini, gli enti e i privati titolari o gestori di biblioteche e archivi afferenti all' organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione, in orario di servizio o comunque retribuito.

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