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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Capo I
Procedure di programmazione
Art. 26
Piano bibliotecario regionale
La Regione definisce gli indirizzi della programmazione bibliotecaria formulando, in concorso con gli Enti lcoali territoriali, il piano bibliotecario regionale nel quadro delle finalità, dei criteri e degli obiettivi di cui al Titolo I.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, propone per l'approvazione al Consiglio regionale il piano bibliotecario poliennale, di durata di norma triennale, contenente le seguenti indicazioni:
a) indirizzi programmatici e obiettivi da realizzare nel triennio;
b) ammontare dello stanziamento da iscrivere ogni anno del triennio nel Bilancio poliennale della Regione per la costituzione del fondo unico per la programmazione bibliotecaria;
c) criteri e priorità per la destinazione e il riparto del fondo unico fra i livelli e le tipologie diverse d' intervento;
d) criteri generali per la formazione dei programmi dei sistemi bibliotecari locali, dei piani provinciali, del programma per gli interventi diretti dalla Regione.
Le determinazioni annuali del piano poliennale sono definite dalla Giunta regionale in sede di presentazione del Bilancio preventivo annuale della Regione.
Art. 27
Programmi dei sistemi bibliotecari locali
I Comuni, ovvero, in caso di avvenuta costituzione dei sistemi bibliotecari locali, gli organi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, definiscono, nel quadro degli indirizzi del piano bibliotecario regionale ed in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio, i programmi di cui all'art. 6, lett. c).
Il programma triennale individua gli obiettivi da realizzare nel triennio per quanto concerne l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture dei servizi bibliotecari ed archivistici. Individua altresì la previsione di spesa e l' ammontare del fondo finanziario da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio comunale, comprensivo sia della quota assunta a carico di quest' ultimo, sia degli appositi trasferimenti del fondo finanziario provinciale per la programmazione bibliotecaria.
Sulla base del programma triennale viene predisposto per ogni esercizio finanziario un programma annuale che indica con adeguata motivazione e documentazione e, in ordine di priorità, le realizzazni da attuarsi, le relative previsioni di spesa, la quota assunta a carico del bilancio comunale e l'ammontare del finanziamento richiesto, limitatamente alle tipologie d' intervento di cui all'art. 33, sul fondo finanziario provinciale al fine della costituzione del fondo finanziario locale.
Mediante apposito allegato al piano bibliotecario locale, i Comuni, ovvero gli organi di cui al terzo e quarto comma dell' art. 6, indicano altresì i progetti e le proposte per gli interventi diretti della Regione per quanto concerne la catalogazione, il restauro e la tutela dei loro patrimoni bibliografici e documentari, nonchè per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle biblioteche, degli archivi e dei relativi servizi.
Gli Enti pubblici o privati di cui all'art. 10, primo comma, presentano, entro il 30 novembre di ogni anno, al Comune terririalmente competente, ovvero agli organi di gestione del sistema bibliotecario locale di afferenza, i programmi di sviluppo, anche poliennali, delle proprie strutture e servizi bibliotecari ed archivistici, nonchè le relative richieste di contributo finanziario.
I programmi di sviluppo e le proposte e i progetti di cui al precedente comma vengono inclusi in un' apposita rubrica, rispettivamente, del piano bibliotecario locale e dell'allegato di cui al quarto comma, accompagnati da un motivato parere del Comune territorialemtne competente, ovvero degli organi di gestione del sistema bibliotecario locle di afferenza, circa la loro rispondenza a riconosciute esigenze di carattere culturale e la compatibiità con gli indirizzi e gli obiettivi del piano bibliotecario locale.
Art. 28
Piano bibliotecario provinciale
Tenuti presenti i programmi dei sitemi bibliotecari locali, le Province e il Circondario di Rimini definiscono, per gli ambiti di rispettiva competenza, il piano bibliotecario di cui alla lettera b), art. 5.
Il piano, di norma triennale, individua altresì la previsione di spesa e l'ammontare del fondo finanziario da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio provinciale, comprensivo sia dello stanziamento gravante direttamente su quest' ultimo, sia degli appositi trasferimenti dal fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.
Il piano annuale indica, con adeguata motivazione e documentazione e in ordine di priorità, le realizzazione da attuarsi nell'esercizio finanziario, le relative previsioni di spesa e l' ammontare del finanziamento regionale richiesto per la costituzione del fondo finanziario provinciale, nonchè il progetto di riparto di quest' ultimo, fra gli Enti destinatari, distintamente per ciascuna delle tipologie d' intervento di cui all'art. 33.
Le Province e il Circondario di Rimini raccolgono, in un apposito allegato al piano provinciale, le proposte e i progetti per gli interventi diretti della Regione, predisposti a norma del quarto comma dell'art. 27, accompagnandoli con un motivato parere circa la lroo rispondenza agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione bibliotecaria territoriale o, comunque, a riconosciute e documentate esigenze di carattere culturale.
Nel medesimo allegato di cui al comma precedente vengono inclusi, con adeguata motivazione, le proposte e i progetti per gli interventi diretti della Regione autonomamente formulati dagli Enti di cui al primo comma dell'art. 5, nonchè quelli, di rilevanza provinciale, presentati direttamente alle Province o agli Enti precitati, entro il 20 gennaio di ciascun anno, dagli Enti pubblici o privati di cui all'art. 10, primo comma. Tali proposte e progetti saranno accompagnati anch' essi dal parere di cui al comma precedente.
Art. 29
Programmazione degli interventi diretti della Regione
L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali predispone, nell'ambito degl indirizzi e dei criteri generali del piano bibliotecario regionale e avvalendosi del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, i programmi di durata anche poliennale, concernenti gli interventi diretti della Regione relativamente ale funzioni e ai servizi di competenza regionale.
Gli interventi diretti della Regione, anche attraverso l'erogazione di contributi, sono finalizzati al sostegno di iniziative e progetti concernenti:
a) la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale, nonchè la loro catalogazione e inventariazione anche in rapporto ai programmi degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali;
b) l'informazone bibliografica su scala regionale ed extra - regionale, con particolare riferimento al coordinamento dei sistemi inofrmativi territoriali e al collegamento con le reti e i servizi di informazione bibliografica nazionali e internazionali;
c) la conoscenza, l'utilizzazione e la valorizzazione delle raccolte bibliografiche e storico - documentarie;
d) la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni librari e documentari con particolalre riferimento al materiale antico, raro o di pregio;
e) le iniziative culturali, di riconosciuto rilievo regionale, specificamente dirette alla valorizzazione delle raccolte bibliografiche e documentarie di particolare valore artistico, storico culturale;
f) l'acquisizione di materiale bibliografico o storico - documentario prezioso o raro o, comunque, di eccezionale valore artistico, storico o culturale;
g) le convenzioni, di rilievo regionale, per i servizi, i programmi e i progetti finalizzati, e i contratti di ricerca di cui all' art. 10, secondo comma, lettere b), c), e d);
h) la fornitura e la produzione di materiale per l'utenza svantaggiata;
i) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici affidati agli Enti locali e i relativi servizi, nonchè per i servizi tecnico - amministrativi dei sistemi bibliotecari locali, per i centri o servizi di documantazione e di coordinamento territorialmente e per i servizi ed uffici tecnici regionali, ai sensi dell'art. 25;
l) ogni altra iniziativa, di riconosciuto rilevo regionale, con carattere anche di straordinarietà, concernente il potenziamento e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
I programmi, poliennali ed annuali, relativi agli interventi diretti della Regione limitatamente alle tipologie d' intervento di cui al comma precedente, sono proposti dall'Istituto per i beni artstici, colturali e naturali, anche sulla base delle proposte e dei progetti contenuti negli appositi allegati ai piani bibliotecari locali e provinciali, nonchè sulla base delle proposte e dei progetti, di rilievo regionale, direttamente presentati, da parte degli enti di cui al primo comma dell'art. 11, al competente assessorato della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.
I programmi annuali sono adottati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

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