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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Capo II
Procedure di finanziamento
Art. 30
Fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria
Per il finanziamento della presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo alla sua entrata in vigore, il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria, a norma dell'art. 4, II comma, lettera c).
Il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria comprende la totalità degli stanziamenti della Regione conseguenti sia alla presente legge, sia alle altre leggi regionali già comunque operanti nel settore bibliotecario ed archivistico.
A far tempo dall'esercizio finanziario successivo all' approvazione della presente legge, le rubricazioni di spesa iscritte nel Bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo, nel settore bibliotecario ed archivistico vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.
Agli oneri per interventi e iniziative, ai sensi dell'art. 25, nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi si porvvederà nell'ambito della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, e delle relative disponibilità finanziarie.
Art. 31
Fondo unico regionale: destinazioni d' intervento
Il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria è ripartito secondo le sottoindicate destinazioni d' intervento:
1) trasferimenti alle Province e al Circondario di Rimini per la costituzione del fondo finanziario provinciale, in relazione all'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge;
2) oneri per interventi diretti della Regione in relazione all' espletamento dele funzioni e dei servizi, di competenza regionale.
Il riparto del fondo unico regionale fra le indicate destinanazioni d' intervento viene definito, a norma dell'art. 26, in sede di presentazione del piano bibliotecario regionale poliennale e delle relative determinazioni annuali. Il riparto stesso dovrà essere tale da indirizzare e qualificare l'intervento della Regione ai diversi livelli, in funzione degli obiettivi indicati nell'art. 3 e delle priorità definite dal piano bibliotecario regionale.
Art. 32
Fondo unico regionale: criteri di ripartizione
La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, formula, in conformità ai criteri di seguito indicati, la proposta di ripartizione degli stanziamenti del fondo unico regionale, per ciascuna delle destinazioni d' intervento di cui all'art. 31, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio regionale entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Gli stanziamenti di cui al numero 1 dell'art. 31, primo comma, sono ripartiti, tra le Province e il Circondario di Rimini, secondo i seguenti criteri:
a) nella misura del 15% in relazione alla popolazione residente;
b) nella misura del 20% in relazione alla percentuale d' incidenza della quota risultante nel Bilancio consuntivo dell' Ente rispetto all'entità complessiva delle uscite effettive;
c) nella misura del 10% in relazioni a condizioni di assoluta carenza di strutture e servizi bibliotecari;
d) nella misura del 55% sulla base dei piani provinciali tenuto conto degli obiettivi e delle realizzazioni programmate in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche dei rispettivi territori, con priorità per i progetti concernenti, nell'ordine: l'istituzione di nuove strutture e servizi bibliotecari nelle zone che ne siano sfornite; la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture e dei servizi bibliotecari esistenti, in funzione sia delle esigenze di riequilibrio territoriale, sia dell'acquisizione dei requisiti minimi di cui all'art. 16, ove, per tale ultima ipotesi, non si provveda con apposito finanziamento di carattere straordinario; l'istituzione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e dei relativi servizi; la costituzione e il potenziamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.
Art. 33
Fondo finanziario provinciale: destinazione e criteri di ripartizione
Il fondo finanziario provinciale per la programmazione bibliotecaria, costituito dagli stanziamenti assunti direttamente a carico del bilancio delle Province e del Circondario di Rimini e dagli apposti trasferimenti dal fondo unico regionale, è destinato a contributi finalizzati in relazione alle seguenti tipologie d' intervento:
a) istituzione di nuove strutture e servizi bibliotecari ed archivistici o ristrutturazione e potenziamento di strutture e servizi esistenti;
b) costituzione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e dei relativi servizi tecnico - amministrativi;
c) costituzione e sviluppo dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale;
d) interventi a favore di biblioteche ed archivi di interesse locale ed oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 10;
e) interventi a favore dello sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari degli Enti pubblici e privati convenzionati con l'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o con i sistemi bibliotecari locali ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lett.a)
I contributi erogati sul fondo finanziario provinciale o territoriale non possono essere destinati a copertura, anche soltanto parziale, degli oneri inerenti alle spese per il personale, o per la gestione ordinaria delle strutture e dei servizi, o per il normale incremento dei patrimoni bibliografici o documentari eccezion fatta per le strutture e i servizi bibliotecari di nuova istituzione, limitatamente ai quali il piano provinciale o territoriale può prevedere, ove ne sia documentata la necessità, in relazione alle condizioni di particolare precarietà finanziaria degli enti interessati, l'erogazione di un contributo straordinario, " una tantum", esclusivamente per la dotazione bibliografica iniziale o di base.
I piani provinciali e i programmi dei sistemi bibliotecari locali riservano una quota alle strutture e ai servizi bibliotecari degli Enti pubblici o privati convenzionati con l'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o con i sistemi bibliotecari locali ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lett. a).

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