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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Titolo V
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 34
Adempimenti della Giunta regionale
Nell'osservanza delle procedure e delle competenze definite negli articoli precedenti, su proposta dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, la Giunta regionale, entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la costituzione e l'attivazione del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, con i relativi uffici tecnici, a norma degli artt. 7- 8 e 19- 22;
b) a proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11, le procedure e i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonchè lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali che vengano costituiti a norma dell'art. 14 14, I comma, lett. a);
c) a determinare i termini entro cui i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini approvano i piani e programmi di cui agli artt. 27 e 28;
d) a proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. i), le condizioni e i criteri generali per la stipula, a livello regionale e subregionale, delle convenzioni di cui all'art. 10, con particolare riferimento a quelle di cui al secondo comma, lett. a), dell'articolo medesimo;
e) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'avvio, ai diversi livelli, delle procedure di programmazione previste dalla presente legge, onde assicurare la piana tempestiva attuazione delle medesime a partire dal primo esercizio finanziario immediatamente successivo all'approvazione della legge stessa, impartendo altresì le opportune istruzioni agli uffici ed enti dipendenti dalla Regione, nonchè agli Enti locali territoriali.
Provvede inoltre, entro un anno:
a) a definire i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici egli Enti locali, predisponendeo lo schema di regolamento tipo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio regionale, ai sensi e con le ulteriori determinazioni di cui all'art. 16, secondo comma
b) a proporre al Consiglio regionale i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.
Al termine di ciascun anno del primo triennio di applicazione delle presente legge, la Giunta presenta al Consiglio regionale un apposito rapporto sullo stato di attuazione della legge stessa.
Art. 35
Cessazione dei Consorzi provinciali per la pubblica lettura
Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi rpovinciali per il servizio della pubblica lettura e del prestito librario cessino per esaurimento del fine, il riparto di tutto il patrimonio immobiliare e bibliografico di proprietà dei Consorzi stessi e la destinazione del personale di ruolo in servizio presso i medesimi avverrano in conformità a quanto stabilito dagli Statuti dei Consorzi e dal DPR 3 marzo 1934 n. 383 Sito esterno e tenuto conto delle finalità e dei compiti assegnati dalla presente legge alle Province e ai Comuni singoli o associati.
Art. 36
Personale di ruolo in servizio nelle biblioteche e negli archivi storici degli Enti locali
Per il proprio personale di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge presti servizio a qualsiasi titolo presso le biblioteche e gli archivi storici, senza essere munito del titolo di studio e/ o della qualificazione richiesta in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, gli Enti locali organizzano appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale da svolgersi in orario di lavoro, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 25, terzo comma.
Nella formulazione dei precitati programmi e nella conseguente destinazone degli interventi e dei contributi, sarà data priorità, per il primo biennio di applicazione della presente legge, alle iniziative dirette ai fini indicati nel comma precedente.
Art. 37
L'art. 9 della Legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, così come modificato dall'art. 8 della Legge regionale 14 gennaio 1980 n. 3, è sostituito dai seguenti:
" Art. 9
Servizio dell'Istituto
Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna è istituito il servizio per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 agosto 1974 n. 46.
Art. 9bis
I responsabili di servizio
I responsabili di servizio sono nominati per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.
Ai responsabili di servizio è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12. "
Art. 38
Disposizioni finali
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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