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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

INDICE

Espandere area tit1 Titolo 1 - INDIRIZZI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE
Espandere area tit3 Titolo III - ORDINAMENTO BIBLIOTECARIO REGIONALE E LOCALE
Espandere area tit4 Titolo IV - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo 1
INDIRIZZI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
La Regione Emilia - Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni ad essa spettanti in materia di biblioteche e di archivi storici di Enti locali o di interesse locale, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione.
La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale e in concorso con gli Enti locali territoriali, la costituzione e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
L'organizzazione biblotecaria regionale:
- favorisce la crescita culturale individuale e collettiva, garantendo a tutti l'accesso agli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione;
- contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e e all'istruzione permanente;
- concorre all'avanzamento degli studi e della ricerca, con particolare riferimento alla realtà regionale.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
La presente legge riguarda le strutture, le attività e i servizi bibliotecari ed archivistici di pertinenza della Regione e degli Enti locali o, comunque, di interesse locale.
Rientrano nell'ambito di applicazione della legge ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno le entità biblotecarie ed archivistiche di seguito indicate, sempre che le medesime appartengano alla Regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o siano a tali enti affidate o presso di essi anche soltanto di fatto esistenti, o siano comunque di interesse locale:
- raccolte e fondi documentari di interesse bibliografico, culturale, storico o artistico, comunque costituiti e qualunque sia la natura dei documenti che li compongono;
- archivi storici e nuclei storico - archivistici;
- biblioteche, anche popolari;
- centri di lettura stabili o mobili;
- altri centri e servizi bibliotecari e di lettura, assimilati ai precedenti a norma del secondo comma del precitato art. 47 del DPR n. 616 del 1977 Sito esterno.
Ai fini della presente legge, con le locuzioni " biblioteche di Enti locali " o " biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale " si intendono indistintamente tute le strutture, le raccolte, i servizi e le attività di cui al precedente comma, a meno che non sia diversamente disposto in modo espresso.
Art. 3
Criteri e obiettivi
L'azione della Regione e degli Enti locali territoriali assume, quali criteri direttivi delle diverse forme di intervento, ai livelli istituzionali e organizzativi di competenza, l'imparzialità e il pluralismo dei servizi e degli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione nonchè la gratuità dei servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche degli Enti locali.
Nel quadro dei principi e delle finalità indicate, la Regione e gli Enti locali perseguono, tramite l'organizzazione bibliotecaria regionale e i sistemi bibliotecari locali, i seguenti obiettivi:
a) l'approntamento e lo sviluppo di una rete adeguata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari ed archivistici su tutto il territorio regionale e per l'intera società regionale;
b) la qualificazione e l'integrazione delle strutture, dei servizi e delle attività delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali, o di interesse locale;
c) il coordinamento delle strutture bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli Enti locali con il sistema regionale delle istituzioni culturali, pubbliche o private;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture e dei servizi esistenti, delle comptenze ed esperienze istituzionalmente o professionalmente acquisite, nonchè delle qualificazioni e delle vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente proprie, di singole strutture o servizi;
e) l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione, la tutela e la pubblica fruizione del materiale bibliografico e documentario di qualsiasi specie, avente interesse artistico, storico o culturale, con particolare riguardo per il materiale antico, raro o di pregio;
f) la realizzazione di sistemi coordinati, che favoriscano la conoscenza, l'utilizzo del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale e l'accesso alle reti di informazione bibliografica nazionali ed internazionali;
g) la promozione di manifestazioni e di attività culturali e divulgative specificamente connesse con i patrimoni bibliografici e storico - documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle singole istituzioni bibliotecarie;
h) il collegamento e la cooperazione delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali o di interesse locale con le biblioteche pubbliche, statali, scolastiche e universitarie e con l'organizzazione archivistica dello Stato, con le biblioteche e gli archivi di istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, nonchè con le strutture ed i servizi delle biblioteche di altre regioni, delle biblioteche nazionali ed estere e con gli istituti centrali dello Stato;
i) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale addetto alle biblioteche, agli archivi storici e ai relativi servizi;
l) la predisposizione di attività intese a favorire la comunicazione interpersonale, orale e visiva, compatibili con la natura delle raccolte e con le caratteristiche delle strutture e dei servizi.
Titolo II
FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 4
Funzioni della Regione
La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al Titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e, in concorso con gli Enti locali territoriali, di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
In particolare la Regione:
a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali o di interese locale;
b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari e ne approva l'istituzione;
c) determina le linee programmatiche per gli interventi annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare al fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria;
d) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
e) cura, mediante attività ed interventi di carattere anche continuativo, nel quadro della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
f) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico -documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
g) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno;
h) fissa i criteri per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa visivi e auditivi;
i) stipula le convenzioni di propria competenza e fissa i criteri generali per i rapporti di convenzione subregionali;
l) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei data attinenti alle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli Enti locali nonchè alla relativa utenza.
Art. 5
Funzioni delle Province
Le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.
In particolare, gli enti precitati:
a) individuano gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali in relazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al Titolo I;
b) predispongono, tenuti presenti i programmi formulati dai Comuni, singoli o associati, e nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i piani bibliotecari territoriali e concorrono alla definizione degli interventi diretti della Regione;
c) organizzano l'informazione bibliografica sul territoria, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
d) esercitano le funzioni previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, per quanto concerne la formazione e l'aggiornamneto preofessionale degli operatori del settore, formulando altresì proposte per gli appositi interventi della Regione;
e) coordinano i servizi per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi, raccolti e conservati nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;
f) stipulano le convenzioni di propria competenza, promuovendo e coordinando altresì i rapporti di convenzione a livello locale;
g) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie ed archivistiche, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonchè alla relativa utenza;
h) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie.
Per l'attuazione dei compiti di cui sopra le Province e il Circondario di Rimini possono istituire appositi centri di documentazione o servizi di coordinamento territoriale.
Per i maggiori oneri, in attrezzature e strumentazione, derivanti agli enti di cui al primo comma in conseguenza dell'espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma del presente articolo, si provvede in sede di riparto del fondo finanziario regionale.
Art. 6
Funzioni dei Comuni
Con riferimento ai principi e alle finalità di cui al Titolo I compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici sul territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.
In particolare i Comuni:
a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici ad essi affidati, adottandone i relativi regolamenti e nominandone gli organi di gestione, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;
b) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
c) formulano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, i programmi sia annuali che poliennali, concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici, predisponendo altresì i piani di spesa e le richeiste di finanziamento relative;
d) programmano e curano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, le manifestazioni culturali e divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle sitituzioni bibliotecarie e storico - documentarie e connesse con i relativi patrimoni favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;
e) predispongono programmi da sottoporre al parere obbligatorio dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte bibliografiche, storiche e documentarie, formulando le relative proposte per gli interventi diretti della Regione;
f) stipulano le convenzioni di proria competenza;
g) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli enti locali, nonchè alla relativa utenza;
h) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
Quando si a costituito il sistema bibliotecario intercomunale, le funzioni di cui sopra vengono esercitate, per le materie a tal fine espressamente indicate nella convenzione, dagli organi di gestione del sistema.
Le deliberazioni dei Comuni concernenti i programmi di sviluppo di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo, sono adottate sentiti gli organi di gestione del sistema bibliotecario di appartenenza il cui motivo parere dovrà essere allegato ai programmi stessi e sentiti i Distretti scolastici ai sensi del successivo art. 9.
Art. 7
Organi di consulenza e di assistenza e servizi regionali
L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, le funzioni di organo di consulenza e di assistenza per la Regione e per gli enti locali territoriali, nonchè per l'organizzazione bibliotecaria regionale e per i sistemi bibliotecari locali, in ordine all' attuazione della presente legge e al perseguimento delle finalità e degli obiettivi in essa indicati.
L'Istituto esplica altresì, nel campo della rilevazione, della catalogazione e dell'informazione bibliografica ed archivistica, nonchè della conservazione, del restauro, della integrità e sicurezza dei patrimoni librari e storico - documentari, le funzioni amministrative espressamente attribuite alle Regioni dal DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno.
L'esercizio da parte dell'Istituto delle funzioni indicate nei due precedenti commi avviene, di norma, tramite il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari che è appositamente istituito, con la presene legge, nell'ambito dell'Istituto stesso.
Per l'espletamento delle precitate funzioni, il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari potrà essere affiancato da apposite commissioni o gruppi di lavoro o avvalersi di qualificate collaborazioni esterne da attivarsi, d' intesa con la Regione, dagli organi direttivi dell'Istituto, nel quadro delle norme che ne discipliinano l'ordinamento e il funzionamento.
La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 8
Funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (specificazione)
In relazione alle funzioni di consulenza e di assistenza di cui al primo comma dell'art. 7, compete all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di formulare pareri e proposte, per i competenti organi regionali e locali, in ordine a tutto quanto attiene all'attuazione della presente legge.
In particolare, l'Istituto esprime pareri obbligatori, debitamente motivati, per quanto concerne:
a) l'ordinamento e l'istituzione dei sistemi bibliotecari locali; la tipologia delle biblioteche e i criteri e le procedure per la loro classificazione; la determinazione dei requisiti minimi delle biblioteche afferenti all'organizzazine bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali; lo schema di regolalmento tipo delle biblioteche e degli archivi storici degli Enti locali; i profili professionali del personale addetto alle biblioteche e agli archivi storici degli Enti locali; le iniziative e i programmi di rilevanza regionale per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del settore;
b) la determinazione delle linee programmatiche regionali; la suddivisione per destinazioni d' intervento del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria e il riparto dei relativi stanziamenti;
c) i progetti di convenzione, a livello regionale, di cui all'art. 10, secondo comma, lett. c), d), ed e).
In relazione alle funzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 7, compete all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di predisporre i programmi, curandone altresì la successiva attuazione, per gli interventi della Regione, di carattere anche straordinario, nel campo della catalogazione e dell' informazione bibliografica ed archivistica, nonchè della rilevazione, conservazione, restauro e sicurezza dei patrimoni librari e storico - documentari degli Enti locali o di interesse locale.
Art. 9
Collegamento con gli organi del sistema scolastico
I Comuni promuovono, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istitunali, in ordine:
a) alla programmazione e all'attivazione dei servizi bibliotecari, anche decentrati;
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell'ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto riguarda la loro connessione con l'attività scolastica.
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di istituti e centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazone delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e dell'organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l'automazione dei servizi bibliotecari e dell' informazione bibliografica.
Art. 10
Convenzioni
La Regione e gli Enti locali territoriali, singoli o associati, possono, per i rispettivi ambiti di competenza, stipulare convenzioni con altri enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio, in funzione dell' ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.
In relazione all'oggetto, le convenzioni si distinguono in:
a) convenzioni generali: concernono l'adesione delle biblioteche degli enti convenzionati all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali;
b) convenzioni per servizi: concernono la partecipazione alla gestione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, di uno o più servizi bibliotecari determinati sul territorio;
c) convenzioni per programmi e progetti finalizzati: concernono la partecipazione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, a programmi e progetti finalizzati in ordine:
- allo sviluppo e alla qualificazione di singole strutture, raccolte o servizi;
- alla conoscenza e all'utilizzazione pubblica di raccolte librarie di singolare rilievo culturale, con particolare riferimento alla produzione di strumenti di informazione bibliografica;
- al recupero, alla conservazione e alla pubblica fruizione di fondi e raccolte di materiale libraio e documentario di interesse scientifico, storico e artistico, specie se antico, raro e di pregio;
- alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche e ai servizi regionali locali;
d) convenzioni per contratti di ricerca: concernono l'attivazione, mediante anche l'erogazione di apposite borse di studio annuali o poliennali, di contratti per ricerche, con particolare riferimento alla storia e alla realtà locali, da effettuarsi, in base a programmi determinati e scientificamente qualificati, presso biblioteche e archivi dotati di raccolte di particolare rilevanza in ordine all'oggetto specifico della ricerca;
e) convenzioni per borse di specializzazione: concernono l' attivazione di borse di studio, annuali o poliennali, finalizzate, sulla base di programmi determinati e metodologicamente qualificati, alla specializzazione di giovani nel campo della ricerca bibliografica, biblioteconomica e storico - archivistica, con particolare riferimento alle fonti e alla metodologia della ricerca storica e sociale sulle realtà locali.
Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, per oggetti, programma e finalità determinate, anche dalla Regione con Enti locali territoriali, o da questi ultimi tra loro.
In ogni caso le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti, fermo comunque restando l'impegno degli enti convenzionati di assicurare la continuità e la gratuità dei servizi bibliotecari e archivistici, l'accessibilità del pubblico ai medesimi secondo le modalità convenute, nonchè l'obbligo e le modalità di rendicontazione dei contributi eventualmente ricevuti per effetto della convenzione stessa.
Il rapporto di convenzione di cui al secondo comma, lett. a), è condizione per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
Titolo III
ORDINAMENTO BIBLIOTECARIO REGIONALE E LOCALE
Capo I
Strumenti organizzatori
Art. 11
Organizzazione regionale delle biblioteche e degli archivi storici
L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dal complesso delle strutture, servizi e attività della Regione e degli Enti locali territoriali per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
L'organizzazione bibliotecaria regionale si articola in sistemi bibliotecari locali.
Fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale, tramite i sistemi bibliotecari locali, le biblioteche e gli archivi storici degli Enti locali o di interesse locale.
L'organizzazione bibliotecaria regionale è aperta, in conformità agli indirizzi di cui al Titolo I, ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, operanti nel territorio regionale, che possono afferirvi, ai sensi dell'art. 10, lett. a), mediante convenzione con la Regione, e/ o con gli Enti locali territoriali, o con i sistemi bibliotecari locali.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e con concorso della competente commissione consiliare, definisce i criteri generali relativi all'ordinamento e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonchè lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali costituiti a norma dell'art. 14.
Art. 12
Sistema bibliotecario locale
I sistemi bibliotecari locali costituiscono la struttura operativa dei Comuni, singoli o associati, per l'espletamento delle funzioni e per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
Il sistema bibliotecario locale è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche e degli archivi storici che vi afferiscono, nonchè dall'insieme delle funzioni, degli organi e dei servizi tecnico - amministrativi previsti nell' atto istitutivo del sistema stesso, a norma dell'art. 14.
I sistemi bibliotecari locali sono intercomunali e comunali.
I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, d' intesa tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 14 in relazione ad esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servivizio bibliotecario.
I sitemi biblioteacri comunali sono costituiti da un solo Comune in relazione a peculiari caratteristiche connesse con il territorio, con esigenze funzionali e organizzative dei servizi e con la natura delle raccolte librarie e storico - documentarie.
In ogni caso non può essere costituito un sistema bibliotecario comunale da parte di Comuni ove non esista una biblioteca di riconosciuto rilievo regionale.
Il sistema bibliotecario locale, cui accedono di diritto le biblioteche e gli archivi storici affidati agli Enti locali o di interesse locale, è aperto ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, presenti nel territorio, che possono afferirvi, in regime di convenzione, a norma dell'art. 10, lett. a).
Art. 13
Compiti del sistema bibliotecario locale
Spetta al sistema bibliotecario locale in particolare:
a) assicurare in tutti i Comuni, per l'intero territorio, un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione generale;
b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, in genere esistenti nel territorio;
c) definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e storico - documentari afferenti al sistema;
d) predisporre e gestire servizi tecnico - amministrativi comuni o generali per le biblioteche e gli archivi storici affidati agli Enti locali afferenti al sistema;
e) curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonchè l'intescambio delle informazioni e dei servizi su scala extra - sistemica;
f) predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato ed il funzionamento delle strutture e dei servizi e l'utenza dei medesimi;
g) provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l'utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati.
Art. 14
Costituzione del sistema bibliotecario locale
La costituzione dei sistemi bibliotecari locali avviene:
a) per i sistemi intercomunali, mediante convenzione istitutiva tra i Comuni territorialmente competenti;
b) per i sistemi comunali, mediante provvedimento istitutivo del Comune territorialmente competente.
Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario locale prevede:
a) l'ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;
b) la costituzione, la composizone, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
c) le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;
d) i servizi tecnico - amministrativi comuni o generali che s' intendono attivare e le relative strumentazioni operative;
e) il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento e, nel caso di sistemi intercomunali, di riparto degli oneri per i servizi medesimi;
f) le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le finalità di cui all'art. 9.
L'istituzione dei sistemi bibliotecari locali è approvata dalla Giunta regionale, su istanza degli enti promotori, corredata dal parere delle Province competenti.
Capo II
Strutture funzionali
Art. 15
Biblioteche e archivi storici
Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'istruzione e all'informazione, nonchè allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione e la messa a disposizione del pubblico dei documenti, comunque intesi, aventi valore bibliografico, storico, artistico e culturale.
In relazione alla tipologia dei fondi librari e documentari, alla natura dei servizi prestati e alle esigenze dell'utenza, le biblioteche e gli archivi storici svolgono le funzioni di informazione generale e/ o specializzata, di documentazione per la ricerca, di organizzazone delle informazioni sul territorio, di promozione culturale.
Le biblioteche e gli archivi storici degli Enti locali costituiscono, in conformità e nel rispetto delle indicate caratteristiche e funzioni storicamente ed istituzionalmente proprie, le strutture tecniche e funzionali dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, potrà determinare con apposito provvedimento i criteri per la classificazione delle biblioteche in relazione alle esigenze funzionali dell'organizzazione bibliotecaria regionale, alle tipologie delle raccolte e alle funzioni effettivamente svolte.
Art. 16
Requisiti minimi delle biblioteche
Le biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) essere dotate di un regolamento che ne discplini l' organizzazione interna, la gestione e i relativi organi, nonchè le modalità di espletamento dei servizi per l'utenza, ivi comprese le norme di salvaguardia, delle proprie raccolte e le conseguenti limitazioni al prestito, anche interbibliotecario, e alla riproduzione;
b) avere, in rapporto alla propria funzione, un' adeguata dotazione di materiale librario e documentario, con ordinamento che lo renda agibile per la pubblica fruizione;
c) disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto, compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali;
d) svolgere, con carattere di continuità, un servizio effettivo e gratuito al pubblico, ancorchè si tratti di un' utenza istituzionalmente determinata;
e) avvalersi dell'attività di almeno un bibliotecario o, per le biblioteche minori, di un assitente di biblioteca.
La Giunta regionale predispone, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, lo schema di regolamento tipo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Con il medesimo provvedimento saranno definite le modalità e i tempi secondo cui le anzidette biblioteche ed archivi dovranno acquisire, ove mancanti, i requisiti minimi di cui al precedente comma, nonchè i criteri e le procedure per l'erogazione, al fine indicato, di appositi contributi, anche straordinari, nell'ambito delle destinazioni del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.
Ai contributi di cui al comma precedente saranno ammesse, alle stesse condizioni e per le medesime finalità, anche le biblioteche e gli archivi storici degli Enti pubblici o privati di cui al primo comma dell'art. 10, sempre che le medesime siano afferente all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali, in regime di convenzione, a norma dello stesso art. 10, secondo comma, lett. a).
Eventuali deroghe ai requisiti minimi di cui al presente articolo potranno essere eccezionalmente ammesse dagli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali in relazione a situazioni e ad esigenze paritcolari, tenuto conto del complesso delle strutture e dei servizi di cui il sistema dispone.
Art. 17
Archivi storici affidati agli Enti locali In conformità al dettato di cui all'art. 8, secondo comma,
lett. a), della presente legge, e nell'ambito delle apposite disposizioni contenute nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409 Sito esterno e nel DPR 14 gennaio 1972 n 3 Sito esterno, gli Enti locali provvedono all' installazione, all'ordinamento e alla conservazione degli archivi storici ad essi affidati, ai quali trasfericano i documenti in loro possesso, non appena scaduti i termini di legge per la conservazione negli uffici.
Al fine di coordinare gli interventi relativi agli archivi storic ad essi affidati, gli Enti locali interessati comunicano tempestivamente alla Regione eventuali rilievi dell'organo statale della tutela in ordine alle condizioni del materiale in essi conservato.
Gli archivi storici affidati agli Enti locali o, comunque, di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, ai sistemi bibliotecari locali.
Nell'ambito del sistema bibliotecario locale viene individuata, su proposta degli organi di gestione del sistema e d' intesa tra gli enti che aderiscono, l'allocazione più opportuna delle sezioni di archivio, ordinate e inventariate, allo scopo di meglio assicurarne la conservazione e di favorirne la consultazione.
In ogni caso presso la biblioteca dell'Ente locale devono essere depositati per la consultazione gli inventari dell'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema devono essere depositati, per la consultazione, gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema.
La Regione, gli Enti locali territoriali e i sistemi bibliotecari locali operano, nel campo degli archivi storici, di concerto, per quanto previsto dalla legislazione vigente, con la Soprintendenza archivistica per l'Emilia - Romagna.
Art. 18
Raccolta delle pubblicazioni e materiali documentari
I Comuni depositano copia dei materiali documentari a stampa e audiovisivi, da essi curati, nella loro biblioteca e, ove esistente, nella biblioteca del sistema eventualmetne dotata di un' apposita sezione per le pubblicazioni degli Enti locali.
Le Province e il Circondario di Rimini, le Comunità montane, i Consorzi fra gli Enti locali, le associazioni di Comuni, anche tramite le Unità sanitarie locali, effettuano analogo deposito nella biblioteca, rispettivamente del Comune capoluogo di provincia o del Circondario di Rimini o del Comune ove hanno la loro sede gli organi amministrativi della Comunità montana, dei Consorzi tra Enti locali, dell'associazione di Comuni, dell' Unità sanitaria locale.
La Regione ed i suoi istituti e aziende effettuano analogo deposito in tutte le biblioteche centro di sistema.
Capo III
Servizi regionali
Art. 19
Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari
Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali è istituito il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, quale unità operativa per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione, devolute - ai sensi degli artt. 7 e 8 - al precitato Istituto. Il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari garantisce ai sensi dei successivi art. 20, 21 e 22 lo svolgimento delle funzioni in ordine a:
a) rilevazione, catalogazione ed informazione bibliografica ed archivistica;
b) conservazione e restauro dei patrimoni bibliografici e storico - documentari;
c) sicurezza dei patrimoni bibliografici e storico - documentari.
La responsabilità del servizio è affidata ad un soprintendendente nominato ai sensi del successivo articolo 37.
Su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto, al Giunta regionale provvede ad individuare, sulla base di criteri di omogeneità funzionale, gli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma. I predetti uffici, a capo di ciascuno dei quali è nominato un responsabile, operano sotto la direzione del soprintendente, che ne indirizza e coordina l' attività, rispondendone direttamente al Presidente dell'Istituto.
L'attività del Servizio di soprintendenza per i beni librari documentari e dei relativi uffici tecnici, da svolgersi in collaborazione con gli Istituti centrali di cui al DPR 3 dicembre 1975 n. 805 Sito esterno, e successive modificazioni e con gli analoghi servizi delle altre Regioni, si estende a tutte le strutture bibliotecarie e storico - documentarie afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali. Essa può estendersi altresì mediante apposite convenzioni, alle strutture bibliotecarie ed archivistiche, pubbliche o private, esistenti nel territorio regionale, ancorchè non afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale o ai sistemi bibliotecari locali. E' fatto comunque salvo, nei confronti di chiunque, l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno.
Lo Statuto e il Regolamento dell'Istituto definiranno le modalità del coordinamento del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, e dei relativi uffici tencici, con gli organi direttivi dell'Istituto per tutto quanto attiene all' esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite, con la presente legge, all'Istituto medesimo.
Art. 20
Funzioni di catalogazione e informazione bibliografica
Il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, mediante l'esercizio della funzione di catalogazione e informazione bibliografica, persegue lo scopo di:
- promuovere la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale;
- curare, in conformità alle regole catalografiche nazionali, l'uniformazione dei criteri catalografici e delle informazioni bibliografiche delle biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali;
- prestare collaborazione agli appositi centri o servizi di coordinamento territoriale ai fini della costituzione e del coordinamento degli archivi di dati e dei connessi sistemi informativi territoriali;
- promuovere, attraverso iniziative e programmi specifici, la conoscenza e l'utilizzazione dei patrimoni bibliografici e storico - documentari nonchè delle strutture bibliotecarie ed archivistiche e dei relativi servizi esistenti nel territorio regionale.
Art. 21
Funzioni di conservazione e integrità del patrimonio librario e documentario
Il Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari ha altresì il compito di promuovere e curare, nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali, la conoscenza e la sperimentazione delle metodologie e delle tecniche intese ad assicurare l'integrità dei patrimoni librari e documentari, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione.
Ai fini indicati, esso, in particolare:
a) cura le ricerche e la sperimentazione relativamente all' influenza dei fattori ambientali nei processi di deterioramento, alle tecniche di conservazione, agli interventi di prevenzione, conservazione e restauro dei beni librari e documentari, ivi comprese le ricerche sulle cautele da adottare per la loro riproduzione;
b) accerta l'idoneità delle strutture espositive e degli ambienti di conservazione; promuove in collaborazione con i centri o servizi di coordinamento territoriale e con i servizi tecnico - amministrativi dei sistemi bibliotecari locali, le iniziative di divulgazione delle conoscenze di cui alla precedente lett. a);esprime pareri obbligatori in merito agli interventi di prevenzione, conservazione e restauro, fornendo altresì la consulenza e l'assistenza tecnica necessarie;
c) promuove e coordina la programmazione e l'esecuzione degli interventi di prevenzione, conservazione e restauro del patrimonio librario e documentario degli Enti locali, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, istruendo le istanze per l'erogazione degli appositi contributi regionali e indicando le relative priorità e formulando altresì proposte e progetti per le iniziative e gli interventi di rilievo regionale da assumersi direttamente dalla Regione;
d) promuove alla descrizione analitica e alla documentazione dei materiali antichi, rari o di pregio, che siano oggetto di intervento.
Per quanto concerne lo svolgimento delle ricerche e delle sperimentazioni di cui al precedente comma, lett. a), l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali può avvalersi, su proposta del Servizio di soprintendenza, dell'opera di istituti universitari nonchè di qualificati laboratori e centri, pubblici e privati, operanti nel settore.
Art. 22
Funzione di tutela da esercitare a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno
La Soprintendenza per i beni librari e documentari provvede infine alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo, in particolare, gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno, nonchè esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.
Sito esternoIn particolare:
a) vigila sulla conservazione e sugli eventuali interventi di riproduzione o restauro dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri a stampa, incisioni o altri documenti rari e di pregio posseduti da enti e da privati, verificando altresì la correttezza degli interventi restaurativi ed eseguendo i relativi collaudi;
b) effettua le notificazioni del materiale di importante interesse bibliografico e documentario ai termini della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno, ai proprietari o possessori, nonchè cura la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale e opera le ricognizioni periodiche sulle stesse raccolte;
c) vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge di tutela per quanto concerne le alienazione e le permute di raccolte o singole opere di importante interesse, nonchè sulle mostre di cui all'art. 7, lett. e), e all'art. 9, lett. c), del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno;
d) propone gli espropri del materiale di pregio e raro che presenti pericolo di deterioramento e per cui il proprietario non provveda alla necessaria salvaguardia entro i termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti;
e) esercita le funzioni di ufficio per l'esportazione e l' importazione ai termini della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno e delle altre disposizioni vigenti in materia;
f) propone alle biblioteche statali o di Enti locali gli acquisti di materiale bibliografico e documentario raro e di pregio ogni qualvolta ritenga che debba essere esercitato il diritto di prelazione.
Le notificazioni e gli atti di rilevanza esterna relativi agli adempimenti connessi con l'esercizio delle indicate funzioni di tutela e vigilanza, con particolare riferimento alle funzioni delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno, sono adottati, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione in materia, con provvedimento del Soprintendente al Servizio regionale per i beni librari e documentari. In caso di inerzia o, comunque, di impedimento di quest' ultimo, ed ove ricorrano ragioni di necessità o di urgenza, i provvedimento medesimi sono assunti dal Presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.
Capo IV
Personale delle Biblioteche, degli Archivi e dei Servizi
Art. 23
Personale delle Biblioteche, biblioteche e degli archivi
I Comuni dotano le proprie biblioteche e archivi di personale qualificato in grado di garantire la custodia, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, nonchè di favorirne l'accessibilità e l'utilizzo da parte del pubblico.
I regolamenti organici comunali prevedono bibliotecari ed assistenti di biblioteca in numero e con professionalità adeguati alle diverse funzioni connesse con l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente ed altresì con le attività di promozione educativa e culturale, con il funzionamento generale delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonchè con la direzione delle biblioteche o di loro unità dei servizi.
Le funzioni tecniche specifiche del personale addetto alle bibilioteche riguardano, in particolare, l'inventariazione, al custodia, l'ordinamento, l'archiviazione, la conservazione e l' incremento delle raccolte librarie e documentarie, la loro analisi e catalogazione, i metodi e le tecniche di socializzazione e di comunicazione delle informazioni.
La responsabilità delle biblioteche è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla quantità e qualità dei patrimoni dell'istituzione, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia ed alla natura specifica dei servizi erogati, all'attività culturale svolta.
La respponsabilità degli archivi è affidata ad archivisti in possesso di titolo di studio specifico.
I compiti amministrativi ed ausiliari sono svolti da personale inquadrato, secondo le qualifiche del relativo rapporto di impiego, nei livelli previsti per il tipo di servizi che esso è chiamato a svolgere.
Art. 24
Reclutamento del personale
I regolamenti organici stabiliscono i titoli di studio e di specializzazone professionale, nonchè i requisiti e le specifiche competenze scientifiche e tecniche necessarie per l'ammissione ai relativi concorsi per bibliotecari, assistenti di biblioteca e, ove gli organici lo prevedano, bibliotecari direttori di biblioteca e responsabili di unità di servizio.
Nelle commissioni d' esame per bibliotecari direttori di biblioteca, i Comuni, di norma, prevedono la presenza del Soprintendente al Servizio regionale per i beni librari e documentari o di un suo delegato.
Art. 25
Formazione ed aggiornamento professionale del personale
La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, alle esigenze di formazione e aggiornamento progessionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici ed i relativi servizi.
I programmi di formazione e aggiornamento saranno predisposti tenendo conto della dimensione dell'organizzazione bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari locali, della distribuzione territoriale delle biblioteche, degli archivi e dei sistemi bibliotecari locali, della natura delle raccolte e dell' ampiezza e complessità dei servizi prestati o da attivare.
La Regione, nell'ambito dei programmi annuali e poliennali d' intervento formativo e in modo conforme alle direttive sulle tipologie corsuali, provvede all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione del personale del setore anche mediante attività di carattere sperimentale.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, propone al Consiglio regionale i profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle iniziative di cui ai commi precedenti. La Giunta cura altresì la realizzazione dei piani formativi nelle forme e secondo le procedure previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n 19.
I Comuni, le Province e il Circondario di Rimini, gli enti e i privati titolari o gestori di biblioteche e archivi afferenti all' organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione, in orario di servizio o comunque retribuito.
Titolo IV
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
Capo I
Procedure di programmazione
Art. 26
Piano bibliotecario regionale
La Regione definisce gli indirizzi della programmazione bibliotecaria formulando, in concorso con gli Enti lcoali territoriali, il piano bibliotecario regionale nel quadro delle finalità, dei criteri e degli obiettivi di cui al Titolo I.
La Giunta regionale, sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, propone per l'approvazione al Consiglio regionale il piano bibliotecario poliennale, di durata di norma triennale, contenente le seguenti indicazioni:
a) indirizzi programmatici e obiettivi da realizzare nel triennio;
b) ammontare dello stanziamento da iscrivere ogni anno del triennio nel Bilancio poliennale della Regione per la costituzione del fondo unico per la programmazione bibliotecaria;
c) criteri e priorità per la destinazione e il riparto del fondo unico fra i livelli e le tipologie diverse d' intervento;
d) criteri generali per la formazione dei programmi dei sistemi bibliotecari locali, dei piani provinciali, del programma per gli interventi diretti dalla Regione.
Le determinazioni annuali del piano poliennale sono definite dalla Giunta regionale in sede di presentazione del Bilancio preventivo annuale della Regione.
Art. 27
Programmi dei sistemi bibliotecari locali
I Comuni, ovvero, in caso di avvenuta costituzione dei sistemi bibliotecari locali, gli organi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, definiscono, nel quadro degli indirizzi del piano bibliotecario regionale ed in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio, i programmi di cui all'art. 6, lett. c).
Il programma triennale individua gli obiettivi da realizzare nel triennio per quanto concerne l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture dei servizi bibliotecari ed archivistici. Individua altresì la previsione di spesa e l' ammontare del fondo finanziario da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio comunale, comprensivo sia della quota assunta a carico di quest' ultimo, sia degli appositi trasferimenti del fondo finanziario provinciale per la programmazione bibliotecaria.
Sulla base del programma triennale viene predisposto per ogni esercizio finanziario un programma annuale che indica con adeguata motivazione e documentazione e, in ordine di priorità, le realizzazni da attuarsi, le relative previsioni di spesa, la quota assunta a carico del bilancio comunale e l'ammontare del finanziamento richiesto, limitatamente alle tipologie d' intervento di cui all'art. 33, sul fondo finanziario provinciale al fine della costituzione del fondo finanziario locale.
Mediante apposito allegato al piano bibliotecario locale, i Comuni, ovvero gli organi di cui al terzo e quarto comma dell' art. 6, indicano altresì i progetti e le proposte per gli interventi diretti della Regione per quanto concerne la catalogazione, il restauro e la tutela dei loro patrimoni bibliografici e documentari, nonchè per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle biblioteche, degli archivi e dei relativi servizi.
Gli Enti pubblici o privati di cui all'art. 10, primo comma, presentano, entro il 30 novembre di ogni anno, al Comune terririalmente competente, ovvero agli organi di gestione del sistema bibliotecario locale di afferenza, i programmi di sviluppo, anche poliennali, delle proprie strutture e servizi bibliotecari ed archivistici, nonchè le relative richieste di contributo finanziario.
I programmi di sviluppo e le proposte e i progetti di cui al precedente comma vengono inclusi in un' apposita rubrica, rispettivamente, del piano bibliotecario locale e dell'allegato di cui al quarto comma, accompagnati da un motivato parere del Comune territorialemtne competente, ovvero degli organi di gestione del sistema bibliotecario locle di afferenza, circa la loro rispondenza a riconosciute esigenze di carattere culturale e la compatibiità con gli indirizzi e gli obiettivi del piano bibliotecario locale.
Art. 28
Piano bibliotecario provinciale
Tenuti presenti i programmi dei sitemi bibliotecari locali, le Province e il Circondario di Rimini definiscono, per gli ambiti di rispettiva competenza, il piano bibliotecario di cui alla lettera b), art. 5.
Il piano, di norma triennale, individua altresì la previsione di spesa e l'ammontare del fondo finanziario da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio provinciale, comprensivo sia dello stanziamento gravante direttamente su quest' ultimo, sia degli appositi trasferimenti dal fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.
Il piano annuale indica, con adeguata motivazione e documentazione e in ordine di priorità, le realizzazione da attuarsi nell'esercizio finanziario, le relative previsioni di spesa e l' ammontare del finanziamento regionale richiesto per la costituzione del fondo finanziario provinciale, nonchè il progetto di riparto di quest' ultimo, fra gli Enti destinatari, distintamente per ciascuna delle tipologie d' intervento di cui all'art. 33.
Le Province e il Circondario di Rimini raccolgono, in un apposito allegato al piano provinciale, le proposte e i progetti per gli interventi diretti della Regione, predisposti a norma del quarto comma dell'art. 27, accompagnandoli con un motivato parere circa la lroo rispondenza agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione bibliotecaria territoriale o, comunque, a riconosciute e documentate esigenze di carattere culturale.
Nel medesimo allegato di cui al comma precedente vengono inclusi, con adeguata motivazione, le proposte e i progetti per gli interventi diretti della Regione autonomamente formulati dagli Enti di cui al primo comma dell'art. 5, nonchè quelli, di rilevanza provinciale, presentati direttamente alle Province o agli Enti precitati, entro il 20 gennaio di ciascun anno, dagli Enti pubblici o privati di cui all'art. 10, primo comma. Tali proposte e progetti saranno accompagnati anch' essi dal parere di cui al comma precedente.
Art. 29
Programmazione degli interventi diretti della Regione
L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali predispone, nell'ambito degl indirizzi e dei criteri generali del piano bibliotecario regionale e avvalendosi del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, i programmi di durata anche poliennale, concernenti gli interventi diretti della Regione relativamente ale funzioni e ai servizi di competenza regionale.
Gli interventi diretti della Regione, anche attraverso l'erogazione di contributi, sono finalizzati al sostegno di iniziative e progetti concernenti:
a) la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale, nonchè la loro catalogazione e inventariazione anche in rapporto ai programmi degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali;
b) l'informazone bibliografica su scala regionale ed extra - regionale, con particolare riferimento al coordinamento dei sistemi inofrmativi territoriali e al collegamento con le reti e i servizi di informazione bibliografica nazionali e internazionali;
c) la conoscenza, l'utilizzazione e la valorizzazione delle raccolte bibliografiche e storico - documentarie;
d) la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni librari e documentari con particolalre riferimento al materiale antico, raro o di pregio;
e) le iniziative culturali, di riconosciuto rilievo regionale, specificamente dirette alla valorizzazione delle raccolte bibliografiche e documentarie di particolare valore artistico, storico culturale;
f) l'acquisizione di materiale bibliografico o storico - documentario prezioso o raro o, comunque, di eccezionale valore artistico, storico o culturale;
g) le convenzioni, di rilievo regionale, per i servizi, i programmi e i progetti finalizzati, e i contratti di ricerca di cui all' art. 10, secondo comma, lettere b), c), e d);
h) la fornitura e la produzione di materiale per l'utenza svantaggiata;
i) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici affidati agli Enti locali e i relativi servizi, nonchè per i servizi tecnico - amministrativi dei sistemi bibliotecari locali, per i centri o servizi di documantazione e di coordinamento territorialmente e per i servizi ed uffici tecnici regionali, ai sensi dell'art. 25;
l) ogni altra iniziativa, di riconosciuto rilevo regionale, con carattere anche di straordinarietà, concernente il potenziamento e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
I programmi, poliennali ed annuali, relativi agli interventi diretti della Regione limitatamente alle tipologie d' intervento di cui al comma precedente, sono proposti dall'Istituto per i beni artstici, colturali e naturali, anche sulla base delle proposte e dei progetti contenuti negli appositi allegati ai piani bibliotecari locali e provinciali, nonchè sulla base delle proposte e dei progetti, di rilievo regionale, direttamente presentati, da parte degli enti di cui al primo comma dell'art. 11, al competente assessorato della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.
I programmi annuali sono adottati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
Capo II
Procedure di finanziamento
Art. 30
Fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria
Per il finanziamento della presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo alla sua entrata in vigore, il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria, a norma dell'art. 4, II comma, lettera c).
Il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria comprende la totalità degli stanziamenti della Regione conseguenti sia alla presente legge, sia alle altre leggi regionali già comunque operanti nel settore bibliotecario ed archivistico.
A far tempo dall'esercizio finanziario successivo all' approvazione della presente legge, le rubricazioni di spesa iscritte nel Bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo, nel settore bibliotecario ed archivistico vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria.
Agli oneri per interventi e iniziative, ai sensi dell'art. 25, nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi si porvvederà nell'ambito della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, e delle relative disponibilità finanziarie.
Art. 31
Fondo unico regionale: destinazioni d' intervento
Il fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria è ripartito secondo le sottoindicate destinazioni d' intervento:
1) trasferimenti alle Province e al Circondario di Rimini per la costituzione del fondo finanziario provinciale, in relazione all'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge;
2) oneri per interventi diretti della Regione in relazione all' espletamento dele funzioni e dei servizi, di competenza regionale.
Il riparto del fondo unico regionale fra le indicate destinanazioni d' intervento viene definito, a norma dell'art. 26, in sede di presentazione del piano bibliotecario regionale poliennale e delle relative determinazioni annuali. Il riparto stesso dovrà essere tale da indirizzare e qualificare l'intervento della Regione ai diversi livelli, in funzione degli obiettivi indicati nell'art. 3 e delle priorità definite dal piano bibliotecario regionale.
Art. 32
Fondo unico regionale: criteri di ripartizione
La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, formula, in conformità ai criteri di seguito indicati, la proposta di ripartizione degli stanziamenti del fondo unico regionale, per ciascuna delle destinazioni d' intervento di cui all'art. 31, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio regionale entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Gli stanziamenti di cui al numero 1 dell'art. 31, primo comma, sono ripartiti, tra le Province e il Circondario di Rimini, secondo i seguenti criteri:
a) nella misura del 15% in relazione alla popolazione residente;
b) nella misura del 20% in relazione alla percentuale d' incidenza della quota risultante nel Bilancio consuntivo dell' Ente rispetto all'entità complessiva delle uscite effettive;
c) nella misura del 10% in relazioni a condizioni di assoluta carenza di strutture e servizi bibliotecari;
d) nella misura del 55% sulla base dei piani provinciali tenuto conto degli obiettivi e delle realizzazioni programmate in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche dei rispettivi territori, con priorità per i progetti concernenti, nell'ordine: l'istituzione di nuove strutture e servizi bibliotecari nelle zone che ne siano sfornite; la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture e dei servizi bibliotecari esistenti, in funzione sia delle esigenze di riequilibrio territoriale, sia dell'acquisizione dei requisiti minimi di cui all'art. 16, ove, per tale ultima ipotesi, non si provveda con apposito finanziamento di carattere straordinario; l'istituzione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e dei relativi servizi; la costituzione e il potenziamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.
Art. 33
Fondo finanziario provinciale: destinazione e criteri di ripartizione
Il fondo finanziario provinciale per la programmazione bibliotecaria, costituito dagli stanziamenti assunti direttamente a carico del bilancio delle Province e del Circondario di Rimini e dagli apposti trasferimenti dal fondo unico regionale, è destinato a contributi finalizzati in relazione alle seguenti tipologie d' intervento:
a) istituzione di nuove strutture e servizi bibliotecari ed archivistici o ristrutturazione e potenziamento di strutture e servizi esistenti;
b) costituzione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e dei relativi servizi tecnico - amministrativi;
c) costituzione e sviluppo dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale;
d) interventi a favore di biblioteche ed archivi di interesse locale ed oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 10;
e) interventi a favore dello sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari degli Enti pubblici e privati convenzionati con l'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o con i sistemi bibliotecari locali ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lett.a)
I contributi erogati sul fondo finanziario provinciale o territoriale non possono essere destinati a copertura, anche soltanto parziale, degli oneri inerenti alle spese per il personale, o per la gestione ordinaria delle strutture e dei servizi, o per il normale incremento dei patrimoni bibliografici o documentari eccezion fatta per le strutture e i servizi bibliotecari di nuova istituzione, limitatamente ai quali il piano provinciale o territoriale può prevedere, ove ne sia documentata la necessità, in relazione alle condizioni di particolare precarietà finanziaria degli enti interessati, l'erogazione di un contributo straordinario, " una tantum", esclusivamente per la dotazione bibliografica iniziale o di base.
I piani provinciali e i programmi dei sistemi bibliotecari locali riservano una quota alle strutture e ai servizi bibliotecari degli Enti pubblici o privati convenzionati con l'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o con i sistemi bibliotecari locali ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lett. a).
Titolo V
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 34
Adempimenti della Giunta regionale
Nell'osservanza delle procedure e delle competenze definite negli articoli precedenti, su proposta dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, la Giunta regionale, entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la costituzione e l'attivazione del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, con i relativi uffici tecnici, a norma degli artt. 7- 8 e 19- 22;
b) a proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11, le procedure e i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonchè lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali che vengano costituiti a norma dell'art. 14 14, I comma, lett. a);
c) a determinare i termini entro cui i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini approvano i piani e programmi di cui agli artt. 27 e 28;
d) a proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. i), le condizioni e i criteri generali per la stipula, a livello regionale e subregionale, delle convenzioni di cui all'art. 10, con particolare riferimento a quelle di cui al secondo comma, lett. a), dell'articolo medesimo;
e) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'avvio, ai diversi livelli, delle procedure di programmazione previste dalla presente legge, onde assicurare la piana tempestiva attuazione delle medesime a partire dal primo esercizio finanziario immediatamente successivo all'approvazione della legge stessa, impartendo altresì le opportune istruzioni agli uffici ed enti dipendenti dalla Regione, nonchè agli Enti locali territoriali.
Provvede inoltre, entro un anno:
a) a definire i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici egli Enti locali, predisponendeo lo schema di regolamento tipo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio regionale, ai sensi e con le ulteriori determinazioni di cui all'art. 16, secondo comma
b) a proporre al Consiglio regionale i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.
Al termine di ciascun anno del primo triennio di applicazione delle presente legge, la Giunta presenta al Consiglio regionale un apposito rapporto sullo stato di attuazione della legge stessa.
Art. 35
Cessazione dei Consorzi provinciali per la pubblica lettura
Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi rpovinciali per il servizio della pubblica lettura e del prestito librario cessino per esaurimento del fine, il riparto di tutto il patrimonio immobiliare e bibliografico di proprietà dei Consorzi stessi e la destinazione del personale di ruolo in servizio presso i medesimi avverrano in conformità a quanto stabilito dagli Statuti dei Consorzi e dal DPR 3 marzo 1934 n. 383 Sito esterno e tenuto conto delle finalità e dei compiti assegnati dalla presente legge alle Province e ai Comuni singoli o associati.
Art. 36
Personale di ruolo in servizio nelle biblioteche e negli archivi storici degli Enti locali
Per il proprio personale di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge presti servizio a qualsiasi titolo presso le biblioteche e gli archivi storici, senza essere munito del titolo di studio e/ o della qualificazione richiesta in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, gli Enti locali organizzano appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale da svolgersi in orario di lavoro, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 25, terzo comma.
Nella formulazione dei precitati programmi e nella conseguente destinazone degli interventi e dei contributi, sarà data priorità, per il primo biennio di applicazione della presente legge, alle iniziative dirette ai fini indicati nel comma precedente.
Art. 37
L'art. 9 della Legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, così come modificato dall'art. 8 della Legge regionale 14 gennaio 1980 n. 3, è sostituito dai seguenti:
" Art. 9
Servizio dell'Istituto
Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna è istituito il servizio per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 agosto 1974 n. 46.
Art. 9bis
I responsabili di servizio
I responsabili di servizio sono nominati per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.
Ai responsabili di servizio è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12. "
Art. 38
Disposizioni finali
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 dicembre 1983

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