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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 43

IMMISSIONE NEI RUOLI UNICI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977 N. 285 Sito esterno, IN ATTIVITA' PRESSO I SERVIZI DELLA REGIONE O DEGLI ENTI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE, ALLA DATA DELLA PRESENTE LEGGE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 2
Nei riguardi del personale inquadrato ai sensi della presente legge, il periodo di servizio reso con rapporto a tempo indetrminato viene riconosciuto ai soli fini della progressione economica del livello di inquadramento.

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