LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 43
IMMISSIONE NEI RUOLI UNICI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977 N. 285 , IN ATTIVITA' PRESSO I SERVIZI DELLA REGIONE O DEGLI ENTI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE, ALLA DATA DELLA PRESENTE LEGGE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983
Art. 4
Sono abrogate le norme contenute nell'art. 3 della Legge regionale n. 38 del 23 agosto 1982, limitatamente alle disposizioni relative ai criteri per l'immissione nei ruoli regionali del personale assunto in virtù della Legge n. 285 dell'1 giugno 1977 e in attività presso i servizi della Regione o presso gli enti direttamente istituiti con Legge regionale. Restano in vigore tutte le disposizioni regionali che regolano l'inquadramento del personale assunto in virtù della Legge 285 dell'1 giugno 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso gli Enti locali alla data della presente legge.