LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 43
IMMISSIONE NEI RUOLI UNICI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977 N. 285 , IN ATTIVITA' PRESSO I SERVIZI DELLA REGIONE O DEGLI ENTI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE, ALLA DATA DELLA PRESENTE LEGGE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Cap. 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, che è stato dotato della necessaria disponibilità.