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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1983, n. 43

IMMISSIONE NEI RUOLI UNICI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977 N. 285 Sito esterno, IN ATTIVITA' PRESSO I SERVIZI DELLA REGIONE O DEGLI ENTI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE, ALLA DATA DELLA PRESENTE LEGGE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale assunto ai sensi della Legge 1 giugno 1977 n. 285 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, il quale abbia successivamente superato gli esami di idoneità previsti dagli articoli 3 e 4 della Legge regionale 30 maggio 1980 n. 45 e risulti in attività presso i servizi della Regione o degli enti istituiti con Legge regionale alla data della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con effetto dalla data predetta.
Al personale di cui sopra spetta, ai fini dell'immissione nei ruoli della Regione, il riconoscimento del livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.
Art. 2
Nei riguardi del personale inquadrato ai sensi della presente legge, il periodo di servizio reso con rapporto a tempo indetrminato viene riconosciuto ai soli fini della progressione economica del livello di inquadramento.
Art. 3
Per effetto del presente inquadramento la dotazione orga- nica indicata dalla Legge regionale n. 34 del 22 ottobre 1979, già modificata, viene ulteriormente integrata di 318 posti, secondo le articolazioni per livello e per qualifiche indicati nelle tabelle allegate.
Art. 4
Sono abrogate le norme contenute nell'art. 3 della Legge regionale n. 38 del 23 agosto 1982, limitatamente alle disposizioni relative ai criteri per l'immissione nei ruoli regionali del personale assunto in virtù della Legge n. 285 dell'1 giugno 1977 Sito esterno e in attività presso i servizi della Regione o presso gli enti direttamente istituiti con Legge regionale. Restano in vigore tutte le disposizioni regionali che regolano l'inquadramento del personale assunto in virtù della Legge 285 dell'1 giugno 1977 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso gli Enti locali alla data della presente legge.
Art. 5
Sono approvate le tabelle " A" e " B" allegate alla presente legge.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Cap. 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, che è stato dotato della necessaria disponibilità.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1983

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