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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 24
Autorizzazione di spesa
L'attività di formazione e di aggiornamento esercitata dalle Unità sanitarie locali è finanziata con la spesa corrente a carico della quota a destinazione vincolata dal Fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per realizzare le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, comprese le attività sperimentali di aggiornamento svolte direttamente dalla Regione o in collaborazione con enti o istituti pubblici e privati, di cui al precedente art. 17, e le iniziative sperimentali o altamente qualificate da realizzare anche con convenzioni con Università e Istituti professionali di Stato, a norma dell'art. 3. L'autorizzazione di spesa sarà annualmente disposta dalla Legge di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Per il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 21 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1983, con i fondi stanziati sul Capitolo 75640 " Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per le iniziative di formazione professionale ed aggiornamento degli operatori sanitari non medici e degli operatori sociali e loro docenti" e, per gli esercizi successivi, sul corrispondente capitolo di spesa.

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