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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 12
Modalità di tirocinio
La direzione della scuola individua annualmente i servizi destinati a sede di tirocinio. Il comitato didattico accerta l'idoneità di detti servizi per le finalità didattiche.
La direzione della scuola, qualora il programma di studio teorico - pratico lo preveda, determina il numero delle ore di tirocinio da effettuarsi in turni notturni. Gli allievi del primo anno non possono essere impegnati nel tirocinio notturno.
L'attività di tirocinio non può essere priva di valore formativo.

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