LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Aggiornamento dei docenti
La Regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge.
L'aggiornamento è finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento di metodologie didattiche coerenti con gli obiettivi della scuola.