LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Commissione provinciale
Ai fini indicati dagli articoli 4, 17, 19 e 21, è costituita presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini una commissione presieduta dall'Assessore provinciale alla Formazione professionale e, per il Comitato circondariale di Rimini, dal Consigliere delegato alla Formazione professionale, e composta da un rappresentante del Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale compresa nel territorio provinciale o circondariale.
Alle riunioni della commissione partecipano i presidenti dei comitati didattici.