LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
(aggiunta disposizione finale e transitoria dopo il comma 1
È abrogata la Legge regionale 23 gennaio 1976 n. 2 e successive modificazioni.
Gli studenti delle scuole o dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici cui è stato attribuito l'assegno di studio di cui all'art. 18, I comma, della Legge regionale 23 gennaio 1976 n. 2, continuano ad usufruire del beneficio sino a completamento del corso di formazione e comunque non oltre la durata dell'anno scolastico 1984/1985.