LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(abrogato comma 1 da art. 5 L.R. 19 aprile 1991 n. 9)
Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali
abrogato
I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle attività didattiche complementari, ed alle attività di aggiornamento previste dall'art. 18 della presente legge.
I regolamenti delle scuole disciplinano tali attività.