LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Vigilanza tecnica e amministrativa
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.