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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Art. 4

(sostituito da art. 27 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14, poi modificato comma 1 da art. 3 L.R. 01 agosto 2019 n. 17)

Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.
2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.

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