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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. 3

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1981 N. 25, RECANTE: "NORME CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PER I SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, DEI BENI GIA' DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI CUI SONO CESSATI I COMPITI IN MATERIA SANITARIA"

(Legge di pura modifica all' art. 9 della L.R. 1 settembre 1981 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 13 gennaio 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Il terzo comma dell'art. 9 della Legge regionale 1 settembre 1981, n. 25, è sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'art. 3, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma per farsi luogo allo svincolo, il reinvestimento dei capitali può essere altresì destinato alla realizzazione di presidi sanitari di un' Unità sanitaria locale diversa da quella in cui è ubicato il bene soggetto a svincolo, d' intesa tra le Unità sanitarie locali interessate, il Comune intestatario del bene soggetto a svincolo e il Comune destinatario del reinvestimento dei proventi dei beni svincolati, previa autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata su conforme parere della competente Commissione consiliare. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 gennaio 1984

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