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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1984, n. 4

AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO UNICO REGIONALE IN DIPENDENZA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE EX LEGE REGIONALE 5 LUGLIO 1982 N. 30. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979 N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 13 gennaio 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il numero complessivo dei posti distribuiti sui livelli retributivo -funzionali del Ruolo unico regionale è aumentato in dipendenza delle unità di personale inquadrato ex Lege regionale 5 luglio 1982 n. 30, secondo l'articolazione per livello e qualifiche indicati nell'allegato " A ".
La dotazione organica prevista dalla Legge regionale n. 34 del 22 ottobre 1979, già modificata in aumento dalle Leggi regionali: n. 13 del 2 aprile 1982, n. 18 del 4 maggio 1982, n. 39 del 27 agosto 1982, e n. 2 del 14 gennaio 1983, è ulteriormente aumentata secondo la determinazione numerica indicata nel totale dalla Tabella " A " allegata.
Art. 2
La decorrenza del provvedimento adottato con la presente legge data dall'1 gennaio 1981, per il numero dei posti attribuiti al personale di cui all'art. 5 della Legge n. 441 dell'8 agosto 1980 Sito esterno, per un totale di n. 95 posti articolati secondo i livelli e le qualifiche indicate più sotto: 3.1 Addetto qualificato n. 1 4.1 Operatore amministrativo contabile n. 7 4.4 Dattilografo/ Stenografo n. 4 5.1 Collaboratore amministrativo n. 40 5.2 Collaboratore contabile n. 3 5.4 Collaboratore tecnico n. 1 5.8 Collaboratore sociale n. 1 5.9 Collaboratore per elaborazione dati n. 4 6.1 Consigliere amministrativo n. 7 6.8 Consigliere (in materia di) Gestione e Programmazione di sistemi informativi n. 1 7.1 Istruttore giuridico - amministrativo n. 9 7.3 Istruttore (in materia di) Economia e contabilità n. 5 7.17 Istruttore (in materia di) Analisi e Programmazione avanzata di sistemi informatici n. 1 8.1 Esperto giuridico - amministrativo n. 8 8.3 Esperto di Economia e Finanza n. 2 8.18 Esperto di Organizzazione e Promozione n. 1
Il provvedimento di dotazione dei restanti posti distribuiti per livelli e qualifiche, individuati per differenza tra il numero dei posti citati nel presente articolo e quelli complessivamente indicati nell'allegato " A ", decorre dall'1 febbraio 1981, salvo che per il personale assegnato all'Amministrazione regionale successivamente a tale data per il quale, la decorrenza dell' inquadramento sarà quella corrispondente alle rispettive date di assegnazione.
Art. 3
Sono istituite le qualifiche funzionali elencate più sotto, il numero dei posti indicato a fianco di ciascuna qualifica è ricompreso nel totale complessivo riportato nell'allegato " A ": 4.8 Operatore di ristorazione n. 404 5.15 Collaboratore di Servizi delle Opere universitarie n. 34
L'ambito professionale ed il campo di attività delle qualifiche funzionali istituite sono definiti nell'allegato " B ", i titoli culturali e professionali richiesti per l'accesso a ciascuna delle suddette qualifiche sono stabiliti nell'allegato " C ".
Alla qualifica 5.5 Perito agrario/ forestale indicata nella Tabella n. 2 dell'allegato " C " alla Legge regionale 34/ 1979, è aggiunta la parola zootecnico.
Art. 4
Sono approvati gli allegati " A ", " B ", " C " che per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge modificano l'allegato " C " alla Legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 gennaio 1984

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