LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE
Capo I
PRINCIPI, FINALITA' E STRUMENTI
Art. 1
Programmazione e autonomia
La Regione, in armonia con i principi dello statuto e dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , assume la programmazione come metodo di governo.
La Regione determina gli obiettivi della programmazione con il concorso degli enti locali territoriali, dei quali promuove e coordina la partecipazione, nel rispetto dei principi dell' autonomia e del decentramento.
La Regione assicura alla programmazione l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche, nonchè delle realtà sociali e culturali.
Art. 2
Soggetti della programmazione
La Regione, le province, i comuni, nell'ambito dei principi richiamati all'art. 1 della presente legge, sono soggetti di programmazione.
Le province e i comuni partecipano alla programmazione regionale e sono destinatari, per delega, di funzioni amministrative regionali, in base ai seguenti criteri:
- le province esercitano la generalità delle funzioni programmatorie di ordine economico, sociale e territoriale interessanti i propri ambiti di competenza, nonchè un ruolo di coordinamento degli interventi pubblici sul territorio, di intermediazione funzionale tra la Regione e i comuni e di intervento su area vasta;
- i comuni concorrono alla elaborazione e alla definizione degli strumenti della programmazione, in particolare secondo le disposizioni del capo II ed esercitano le generalità delle funzioni riconducibili alla gestione degli interventi di ordine economico, sociale e territoriale.
Le province, i comuni, anche in forma associata, le comunità montane concorrono e partecipano alla elaborazione e attuazione dei piani e programmi regionali.
Art. 3
Strumenti della programmazione regionale
La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, adotta il programma regionale di sviluppo, il piano territoriale regionale nonchè il bilancio pluriennale quali strumenti fondamentali della programmazione.
Il programma regionale di sviluppo determina gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità e i tempi della loro realizzazione con riferimento alle risorse disponibili.
Il programma regionale di sviluppo è costituito da un quadro di riferimento che analizza le tendenze dell'economia e della società regionale e da un piano pliennale degli interventi che contiene le azioni regionali nei diversi settori.
Il piano poliennale degli interventi si articola in piani e programmi a carattere settoriale ed intersettoriale, nonchè in progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale e annuale. Di norma i progetti contengono:
- i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale;
- l'analisi delle risorse umane e finanziarie;
l'analisi dei livelli di interazione ed integrazione fra i progetti e gli altri settori;
- l'individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza;
- l'articolazione in fasi temporali dell'insieme degli interventi;
- l'individuazione di indicatori per consentire controlli di efficacia e di efficienza del progetto.
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del programma di sviluppo regionale, nonchè ai conseguenti nuovi interventi legislativi.
Il piano territoriale regionale, assumendo le indicazioni contenute nei piani, programmi e progetti di cui al precedente quarto comma, persegue l'obiettivo generale della verifica di compatibilità tra lo sviluppo socio - economico, l'uso del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali. Costituisce altresì la sede di riscontro sul territorio fra gli interventi di interesse nazionale e quelli di interesse regionale.
Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con provvedimento amministrativo le procedure della programmazione regionale.
Art. 4
Strumenti della programmazione provinciale
Le province e il circondario di Rimini adottano il piano di sviluppo economico e sociale quale strumento della programmazione interessante il proprio ambito territoriale.
Esso si articola in piani settoriali e/ o in progetti specifici di intervento. I piani a carattere settoriale contengono, in particolare, le previsioni riguardanti:
- l'assetto e lo sviluppo del territorio;
- i servizi sociali, sanitari, scolastici e culturali;
- l'agricoltura e alimentazione;
- la pianificazione e lo sviluppo della distribuzione commerciale e delle attività turistiche;
- l'artigianato;
- i trasporti.
Il piano provinciale o circondariale di sviluppo economico e sociale è elaborato in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale risultanti dal programma di sviluppo regionale, dai piani settoriali e dai progetti specifici d' intervento.
Il consiglio regionale verifica la conformità del piano provinciale o circondariale di sviluppo economico e sociale al programma regionale di sviluppo.
Le leggi di settore determinano, se ed in quanto le specifiche materie non lo impediscano, articolazioni di piani settoriali da definire a livello delle assemblee di comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.
Art. 5
Deleghe
La Regione, per i fini di cui all'art. 1 della presente legge ed in attuazione, in particolare, dell'art. 57 dello statuto, esplica l'attività di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali territoriali, in coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo i principi stabiliti nel titolo III.
Art. 6
Ripartizione delle risorse finanziarie
Le risorse finanziarie regionali per l'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui al precedente art. 3, relativi agli interventi diffusi, sono di norma ripartite, anche sulla base dei piani settoriali di cui al secondo comma del precedente art. 4, dalle province, dal circondario di Rimini, con il concorso delle rispettive assemblee di comuni per la programmazione istituite dalla presente legge e delle rispettive comunità montane, nonchè dalle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, anche sulla base di eventuali piani settoriali conformi agli obiettivi della programmazione provinciale e regionale.
Art. 7
Sistema informativo
Per la realizzazione degli obiettivi della programmazione, i cui principi e modalità sono contenuti nel presente titolo, la Regione disciplina con legge l'attuazione di un sistema informativo articolato, al fine di rendere omogenee e confrontabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.
In attesa dell'attuazione del sistema informativo regionale, Regione ed enti locali territoriali collaborano tra di loro per consentire l'acquisizione dei dati di base necessari al conseguimento dei fini di cui alla presente legge.
Art. 8
Rapporto sullo stato delle autonomie locali
La giunta regionale, in conformità ai criteri definiti dalla conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali, predispone - in coincidenza con la presentazione al consiglio regionale del bilancio di previsione e poliennale - un rapporto sullo stato delle autonomie locali, riferito alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione , i cui contenuti riguardano in particolare:
- la spesa pubblica locale;
- lo stato dei servizi;
- gli apparati e le strutture;
- il coordinamento e il raccordo dell'attività dei livelli istituzionali.
La relazione annuale della giunta regionale sull'attività dell' organo regionale di controllo, di cui all'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, è compresa nel rapporto sullo stato delle autonomie.
Capo II
ASSEMBLEE DI COMUNI PER LA PROGRAMMAZIONE
Art. 9
Concorso dei comuni e delle comunità montane nella programmazione
I comuni concorrono alla elaborazione e alla definizione della programmazione e della pianificazione provinciale e regionale, per i fini di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Il concorso è attuato in forma associata, fatta comunque salva la facoltà di ogni singolo comune di esprimere propri pareri.
Nelle zone montane il concorso di cui al precedente comma è attuato dalle comunità montane, salvo che negli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.
Nella restante parte del territorio regionale sono istituite, secondo le disposizioni del presente capo, le assemblee di comuni per la programmazione.
In ciascuno degli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, si costituisce un' unica assemblea di comuni per la programmazione.
Art. 10
Istituzione
Le assemblee di comuni per la programmazione sono costituite attraverso il seguente procedimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, d' intesa tra di loro, propongono l' istituzione dell'assemblea di comuni per la programmazione, sulla base di ambiti territoriali individuati all'interno del territorio provinciale, tenuto anche conto di preesistenti fattori aggreganti di carattere territoriale, di forme di collaborazione intercomunale già in corso per la gestione dei servizi, dei rapporti economici, sociali e culturali che intercorrono fra le popolazioni dei diversi comuni.
Le province e il circondario di Rimini svolgono funzioni di coordinamento e sono delegati ad approvare, per gli ambiti territoriali di competenza, la costituzione delle assemblee di comuni per la programmazione nei successivi due mesi.
Se nei termini stabiliti non si provvede ai sensi dei precedenti commi, i provvedimenti di delimitazione e di costituzione sono adottati dal consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, la provincia competente o il circondario di Rimini.
Per gli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le assemblee di comuni per la programmazione si intendono delimitate e costituite dalla presente legge ai sensi del precedente art. 9, ultimo comma.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, i comuni che non intendono far parte delle assemblee così costituite, adottano tale decisione con delibera dei rispettivi consigli.
Art. 11
Compiti programmatori delle assemblee
Le assemblee di comuni attuano il concorso dei comuni alla programmazione nei modi e secondo le procedure che saranno stabilite dalle leggi programmatiche di settore e, di norma, fornendo indicazioni e proposte per gli strumenti della programmazione e della pianificazione provinciale e regionale ed esprimendo pareri su tali strumenti nonchè sugli interventi di rilevanza intercomunale.
Art. 12
Organi dell'assemblea di comuni
Sono organi dell'assemblea di comuni per la programmazione:
a) l'assemblea generale;
b) l'ufficio di presidenza;
c) il presidente.
Art. 13
L'assemblea generale - Composizione
L'assemblea generale è organo deliberante ed è composta dei seguenti rappresentanti di ciascun consiglio dei comuni che compongono l'assemblea di comuni per la programmazione:
- del sindaco;
- di due consiglieri, eletti con voto limitato a un nominativo, per i consigli dei comuni fino a 5.000 abitanti;
- di quattro consiglieri, eletti con voto limitato a due nominativi, per i consigli dei comuni da 5001 a 20.000 abitanti;
- di sei consiglieri, eletti con voto limitato a tre nominativi, per i consigli dei comuni da 20.001 a 100.000 abitanti;
- di otto consiglieri, eletti con voto limitato a quattro nominativi, per i consigli dei comuni da 5.001 a 20.000 abitanti;
- del presidente della comunità montana, nel caso delle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, e ove non ne faccia parte ai sensi degli alinea precedenti.
Art. 14
Rinnovo
I rappresentanti di ciascun comune, alla scadenza del consiglio comunale, rimangono in carica fino a quando non saranno eletti i rappresentanti del nuovo consiglio.
Art. 15
Sede, convocazione e adunanze
La convocazione e le adunanze dell'assemblea generale sono disciplinate da un regolamento deliberato dalla stessa.
L'assemblea generale decide altresì la sede dell'assemblea di comuni.
Art. 16
Ufficio di presidenza
L'ufficio di presidenza, sede di impulso, proposta e raccordo delle attività dell'assemblea, è costituito dai sindaci dei comuni facenti parte della stessa. Nel caso delle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, possono farne parte delegati dei sindaci purchè componenti dell'assemblea generale in quanto rappresentanti dei rispettivi comuni e ne fanno altresì parte i presidenti delle comunità montane ricomprese in detti ambiti.
L'ufficio di presidenza esegue i provvedimenti dell'assemblea generale.
Predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.
Art. 17
Presidente
Il presidente è eletto dall'assemblea generale tra i sindaci che fanno parte della stessa e, nel caso delle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, anche fra gli eventuali delegati dei sindaci nell'ufficio di presidenza.
Convoca e presiede l'assemblea generale e l'ufficio di presidenza.
Ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea generale e dell'ufficio di presidenza.
Capo III
COORDINAMENTO FRA LE ISTITUZIONI
Art. 18
Conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali
E' istituita la conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali.
La conferenza costituisce la sede di raccordo fra Regione, province e comuni, nel pieno rispetto delle reciproche sfere di autonomia.
La conferenza ha il fine di promuovere il coordinamento e il concorso tra i vari livelli istituzionali alla elaborazione e alla definizione del programma regionale di sviluppo, in attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1.77, n. 616, nonchè degli altri strumenti della programmazione regioale.
Art. 19
Composizione
La conferenza permanente è composta:
a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;
b) dagli assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali e legislativi;
c) dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dal presidente del circondario di Rimini;
d) dai presidenti delle comunità montane;
e) dai presidenti delle assemblee di comuni per la programmazione.
Gli assessori regionali e i sindaci sono invitati a partecipare a pieno titolo ai lavori della conferenza quando sono iscritti all'ordine del giorno argomenti che li riguardino direttamente.
Art. 20
Compiti
La conferenza, nel rispetto delle prerogative delle assemblee elettive e nel quadro delle finalità di cui al precedente art. 18, svolge un' attività consultiva, di proposta e di coordinamento in fase attuativa della programmazione regionale, mediante il raffronto tra i programmi della Regione e degli enti locali, teso a valutarne la reciproca coerenza e a renderne più incisiva l'azione.
Detta attività ha come base di riferimento:
a) gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali della Regione;
b) gli schemi dei piani, programmi e progetti;
c) gli stati di attuazione dei piani, programmi e progetti di cui alla precedente lettera b);
d) gli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate;
e) i dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività delle istituzioni locali;
f) il rapporto sullo stato delle autonomie;
g) gli indirizzi della legislazione regionale attinenti alle esigenze delle autonomie locali e alle loro attribuzioni.
Art. 21
Convocazione e funzionamento
La conferenza è convocata dal presidente, ordinariamente, almeno due volte l'anno, con l'indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno.
Essa può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta lo ritenga il presidente o ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.
La conferenza detta norme per il proprio funzionamento.
I compiti di segreteria della conferenza sono assicurati dai servizi competenti in materia di programmazione.
La segreteria, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione dei servizi che, nelle varie amministrazioni, sono preposti agli affari sottoposti all'esame della conferenza.
Art. 22
Conferenza provinciale
E' istituita la conferenza permanente provinciale, sede unitaria di raccordo fra la provincia o il circondario di Rimini, le comunità montane e le assemblee di comuni per la programmazione, comprese nel territorio della provincia o del circondario di Rimini.
La conferenza ha sede presso l'amministrazione provinciale o presso il circondario di Rimini e, nel pieno rispetto delle reciproche sfere di autonomia, persegue la finalità di promuovere e favorire il coordinamento delle scelte programmatorie operate ai vari livelli istituzionali e garantire, in particolare modo, la partecipazione dei soggetti operanti a livello comunale all'elaborazione del piano socio - economico della provincia, dei piani settoriali e del piano territoriale di coordinamento.
La conferenza è composta:
- dal presidente della provincia o del circondario di Rimini, che la presiede;
- dagli assessori provinciali competenti in materia di programmazione e di bilancio;
- dai presidenti delle comunità montane e da due componenti di ciascun consiglio delle comunità montane eletti dallo stesso con voto limitato ad un nominativo;
- dai sindaci presidenti delle assemblee di comuni per la programmazione e da due componenti di ciascuna assemblea, eletti dalla stessa con voto limitato a un nominativo;
- dai sindaci dei comuni direttamente interessati alla discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Gli assessori provinciali e comunali e i membri del comitato esecutivo delle comunità montane sono invitati a partecipare quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che li riguardino direttamente.
Capo IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 23
Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
Sono strumenti della pianificazione territoriale:
- il piano territoriale regionale;
- il piano territoriale di coordinamento infraregionale.
Sono strumenti della pianificazione urbanistica:
- il piano regolatore generale comunale;
- il piano regolatore intercomunale.
La pianificazione territoriale e urbanistica si attua, ai vari livelli, esclusivamente attraverso gli strumenti suddetti.
I piani di settore, territoriali o urbanistici, sono adottati previa verifica di compatibilità con lo strumento di pianificazione di livello corrispondente e ne costituiscono variante.
Art. 24
Pianificazione territoriale
Il piano territoriale regionale è adottato e approvato con le modalità del titolo secondo della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificato dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, e secondo le finalità ed i contenuti del precedente art. 3.
Il piano territoriale di coordinamento infraregionale è adottato dalle province, del circondario di Rimini e dalle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.
Il piano territoriale di coordinamento infraregionale, elaborato in connessione con il piano di sviluppo economico e sociale, assume il piano territoriale regionale e ne integra e specifica le indicazioni. Fino a quando non sarà approvato il piano territoriale regionale, assume gli orientamenti del programma regionale di sviluppo.
Disciplina l'assetto e l'utilizzazione del territorio e coordina sul territorio gli interventi previsti nei piani e nei programmi della Regione, delle province e delle comunità montane.
Costituisce il parametro per la verifica di conformità degli strumenti della pianificazione urbanistica.
Il piano territoriale di coordinamento infraregionale:
- individua le zone da sottoporre a speciali norme di tutela ai fini della disciplina del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali, inclusa la difesa paesistica ed idrogeologica di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215;
- localizza e quantifica le attività estrattive, secondo le finalità della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;
- determina il bilancio idrico, tenuto conto anche dei bacini idrogeologici di interesse termale; nonchè le norme sull'uso del le acque, in base al piano regionale delle acque e al piano di risanamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni;
- localizza le zone destinate all'attuazione di interventi e alla realizzazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale e di servizi pubblici di interesse regionale e infraregionale;
- definisce le vie di comunicazione di interesse del proprio ambito, comprese le eventuali reti ferroviarie metropolitane, tenendo conto del piano regionale dei trasporti;
- definisce i criteri per il dimensionamento e per la localizzazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e turistici, nonchè per la localizzazione e dimensionamento delle aree portuali.
Art. 25
Formazione, approvazione, efficacia ed effetti del piano territoriale infraregionale
Le modalità di formazione, approvazione ed efficacia, nonchè gli effetti del piano territoriale di coordinamento infraregionale sono disciplinati da apposita legge regionale di revisione della normativa sull'assetto e la utilizzazione del territorio.
La legge stabilirà, tra l'altro, le modalità per il raccordo tra il piano territoriale di coordinamento infraregionale e il piano provinciale di sviluppo economico e sociale e i piani di settore, e tra questi e i piani e i programmi adottati dalla Regione.
Essa stabilirà altresì le modalità per mezzo delle quali la giunta regionale effettua la verifica di conformità del piano territoriale di coordinamento infraregionale al piano territoriale regionale e coordina, durante la fase del procedimento di formazione dei piani, il piano territoriale di coordinamento infraregionale degli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, rispettivamente, con il piano territoriale di coordinamento infraregionale delle province di Bologna e di Forlì.
Art. 26
Principi della pianificazione urbanistica
La revisione della legislazione sull'assetto e la utilizzazione del territorio, per quanto attiene gli strumenti della pianificazione urbanistica, sarà effettuata, in particolare, in base ai seguenti principi:
- Il piano regolatore generale è lo strumento di pianificazione del territorio comunale e disciplina ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio stesso. Le previsioni in esso contenute riguardano, di conseguenza, anche la disciplina delle attività estrattive e delle zone portuali marittime o di navigazione interna.
- I piani regolatori generali dei comuni e i relativi programmi pluriennali di attuazione possono essere coordinati dall' assemblea di comuni. A tal fine può essere istituito un apposito ufficio.
- Il piano regolatore intercomunale ha l'efficacia e produce gli effetti del piano regolatore generale nei confronti di quei comuni che autonomamente decidano di formarlo e di adottarlo per esigenza di coordinamento fra gli strumenti urbanistici comunali e fra questi e gli indirizzi provinciali e regionali.
- Il piano regolatore generale comunale e il piano regolatore intercomunale sono approvati mediante verifica di conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale.
Titolo II
GESTIONI ASSOCIATE DEI COMUNI E COMUNITA' MONTANE
Art. 27
Gestione associata
I comuni esercitano le funzioni nelle materie di competenza regionale, salvo che non sia altrimenti disposto, in forma singola o associata, secondo esigenze di coordinamento con le funzioni di propria competenza, di efficienza e di economicità, scegliendo all'uopo le forme più idonee di collaborazione e gli ambiti territoriali ritenuti ottimali in relazione alla natura, alle finalità e alle caratteristiche tecnico - operative dei servizi.
La Regione favorisce le iniziative dei comuni volte a condurre in forma associata l'esercizio di funzioni nelle materie di competenza regionale.
Art. 28
Compiti delle assemblee di comuni
I comuni, salvo quanto disposto dal precedente articolo, possono attribuire alle assemblee di comuni e alle comunità montane il coordinamento e l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, in particolare di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, sia conveniente svolgere a un livello sovracomunale. A tal fine promuovono forme associate per la gestione.
Analogamente si procede per deleghe di funzioni proprie dei comuni e in particolare per la redazione dei piani regolatori intercomunali.
I comuni delle assemblee di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, possono attribuire alle stesse l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione. I comuni possono altresì delegare funzioni proprie.
Art. 29
Utilizzazione di personale e uffici
Le assemblee di comuni per la programmazione, per l'esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla presente legge, possono, d' intesa col comune interessato, valersi di uffici e di personale dei comuni dell'assemblea.
Art. 30
Comunità montane
Le comunità montane concorrono alla elaborazione e alla definizione della programmazione provinciale e regionale ai sensi degli articoli 9 e 11, oltre che secondo le disposizioni del titolo III della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
Sono destinatarie di funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e, in particolare, di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, in relazione soprattutto alle loro finalità e alle esigenze di attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali, è opportuno che siano esercitate a livello di comunità montana.
Le leggi di delega stabiliscono modalità di raccordo con le funzioni svolte dalle province e con i relativi piani, programmi e progetti.
Le comunità montane possono altresì ricevere, dai comuni che ne fanno parte, deleghe di funzioni proprie a questi ultimi.
Le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, assommano i compiti e la rappresentanza delle comunità montane, comunque nei detti ambiti, nelle ipotesi di cui agli articoli 6, 19, lettera d), e 22, 3 alinea del terzo comma.
Art. 31
Composizione del consiglio della comunità montana
Il consiglio della comunità montana, a modifica del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è composto dal sindaco e da quattro rappresentanti di ciascun consiglio dei comuni che costituiscono la comunità montana stessa. I rappresentanti sono scelti fra i consiglieri comunali. Due di essi spettano alla minoranza.
Art. 32
Compiti del comitato esecutivo della comunità montana
Il comitato esecutivo, oltre ai compiti di cui all'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, svolge le funzioni dell' ufficio di presidenza, di cui all'art. 16.
Titolo III
DELEGHE DI FUNZIONI
Art. 33
Esercizio delegato o sub - delegato
La Regione esercita le funzioni amministrative normalmente delegandole o sub - delegandole conformemente ai principi del presente titolo e in base a criteri di integrazione per settori organici con le materie di competenza propria degli enti delegatari o ad essi attribuite a norma dell'art. 118, primo comma, della Costituzione .
Art. 34
Conferimento delle deleghe
La determinazione e il conferimento delle deleghe o sub - deleghe avvengono di norma con la legge generale.
La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 35
Coordinamento delle funzioni delegate
L'attività di indirizzo e coordinamento, inerente all'esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate, di cui all'art. 5, è determinata con la collaborazione degli enti locali interessati ed è attuata anche attraverso piani, programmi e progetti regionali.
Le leggi regionali di delega o sub - delega di funzioni prevedono di norma che l'esercizio delle funzioni delegate si svolga sulla base di progetti adottati dagli enti locali territoriali in coerenza con gli obiettivi prefissati a livello regionale o provinciale.
L'opportunità di esercizio associato delle funzioni delegate o sub - delegate ai comuni e gli ambiti territoriali intercomunali per detto esercizio, salvo che non sia diversamente disposto, sono decisi esclusivamente dai comuni. Qualora i comuni intendano esercitare in forma associata le funzioni loro delegate o sub - delegate, la Regione favorisce tale tipo di gestione.
Nel corso del rapporto di delega o sub - delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate o sub - delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 36
Dotazione di mezzi
La Regione rende effettivo lo svolgimento delle funzioni delegate o sub - delegate assegnando agli enti delegatari i mezzi finanziari e il personale necessari.
Art. 37
Definitività
Gli enti delegatari debbono, nell'emanare gli atti concernenti funzioni delegate, fare espressa menzione della delega o sub - delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Sono abrogate le disposizioni che ammettono il ricorso all'amministrazione regionale contro atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate o sub - delegate.
Art. 38
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 39
Norma finale
Le disposizioni del presente titolo abrogano ogni norma con esse incompatibile. Deroghe da tali disposizioni sono possibili solo attraverso norme espresse di legge.
Titolo IV
SOPPRESSIONE DEI COMITATI COMPRENSORIALI
Art. 40
Soppressione dei comitati comprensoriali
I comitati comprensoriali sono soppressi a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, e con la medesima decorrenza, è abrogata la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, e ogni altra disposizione relativa ai comitati comprensoriali.
Art. 41
Ripartizione delle funzioni dei comitati comprensoriali
Le funzioni dei comitati comprensoriali sono ripartite, nel rispetto dei principi della presente legge, ai sensi dei seguenti commi.
Le province, il comitato circondariale di Rimini e le assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28:
a) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale dei piani regolatori generali comunali e dei piani regolatori intercomunali;
b) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale delle varianti generali e specifiche ai piani regolatori generali, ivi comprese quelle relative alle zone portuali marittime e di navigazione interna, di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, fatte salve le competenze dei comuni di cui all'art. 15, quarto e quinto comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni;
c) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale delle varianti specifiche costituite dai piani comunali per le attività estrattive di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 42;
d) rivolgono richiesta ai comuni per la scelta delle aree per i piani dell'edilizia economica popolare ai sensi dell'art. 51, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , ed effettuano tale scelta, in via sostitutiva, nell'ipotesi di cui al quarto comma dello stesso articolo;
e) esercitano le funzioni relative ai vincoli idrogeologici di cui all'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
f) approvano le deroghe, circa la destinazione degli immobili sede di attività produttive, deliberate dal consiglio comunale a norma dell'art. 35, undicesimo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modficazioni.
Le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma, in attesa che la materia sia complessivamente riordinata con legge di settore, previo conforme parere degli enti ed organi di cui al comma stesso possono essere attribuite dalla Regione alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza. I comuni:
a) approvano i regolamenti edilizi e le loro varianti, che diventano esecutivi dopo l'espletamento positivo del controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione ;
b) approvano le varianti al piano regolatore generale adottate per l'adeguamento del piano alle previsioni di cui agli articoli 33 e 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, relative alle zone di tutela e agli standards urbanistici, secondo le procedure dell'art. 21 della legge stessa;
c) applicano le misure di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 ;
d) effettuano la progettazione e la realizzazione di tutte le opere relative ai porti regionali, comunali, turistici e fluviali ed esercitano le relative funzioni amministrative.
Il presidente della Regione, con propri decreti, provvede all'assegnazione, in relazione alla ripartizione di cui ai commi precedenti, dei beni e delle attrezzature in atto utilizzati dai comitati comprensoriali.
Art. 42
Decorrenza dell'esercizio di funzioni già comprensoriali
Le funzioni assegnate ai sensi del precedente articolo sono esercitate a decorrere dalla data di soppressione dei comitati comprensoriali.
Le funzioni di cui al secondo comma, lettere a) e b), del precedente art. 41 sono esercitate a decorrere da quando sono efficaci il piano territoriale regionale e, nei rispettivi territori, i piani territoriali di coordinamento infraregionali, formati ed approvati in base alle disposizioni dell'apposita legge indicata dal precedente art. 25.
In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento infraregionali, le province, il comitato circondariale di Rimini, e le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, adottano il piano - stralcio infraregionale delle attività estrattive, le cui procedure di formazione, approvazione, efficacia ed effetti saranno dettate da successiva disciplina di settore, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Tale piano assume le determinazioni relative alla localizzazione e quantificazione delle attività estrattive compatibili con le esigenze della difesa del suolo e della salvaguardia ambientale, stabilendo altresì criteri e metodi per la coltivazione delle cave e torbiere.
Le suddette determinazioni sono formulate con riferimento alle indicazioni contenute nei piani di coordinamento delle attività estrattive comprensoriali, se già adottati dai comitati comprensoriali sulla base della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Tali piani, per il circondario di Rimini e le assemblee dei comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 sostituiscono il piano - stralcio precitato.
Il piano - stralcio infraregionale delle attività estrattive sostituisce il piano territoriale di coordinamento infraregionale ai fini della verifica di conformità dei piani comunali per le attività estrattive.
I poteri sostitutivi e di annullamento di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 52 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, già attribuiti ai comitati comprensoriali, sono esercitati dalla giunta regionale.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
Norma finale per la verifica e il coordinamento delle funzioni delegate
La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, in conformità ai principi e alle disposizioni da essa dettate, ad una revisione organica delle funzioni delegate a province, a comuni e comunità montane in particolare in materia di agricoltura, bonifica, difesa del suolo, trasporti, turismo e assistenza sociale.
Entro lo stesso periodo la giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle deleghe delle funzioni regionali al fine, in particolare, di una verifica in relazione ai principi e agli indirizzi della presente legge.
Art. 44
Efficacia degli atti comprensoriali
I procedimenti in corso alla data di soppressione dei comitati comprensoriali saranno perfezionati secondo le competenze e le disposizioni della presente legge e gli atti dei procedimenti stessi, adottati dai comitati comprensoriali, producono pienamente gli effetti loro propri.
Art. 45
Tutela del territorio - Abrogazione di norme
Nel termine indicato dal precedente art. 40, cessano di avere efficacia, in particolare, le seguenti disposizioni di legge regionale:
- articoli 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 47, 52, comma quarto, 53, 58, 59, 61, comma quinto e comma sesto, limitatamente alle parole da: " Le suddette varianti... " fino al punto, 62, comma secondo, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;
- art. 19, articoli 18 e 21 limitatamente alle parole " Commissioni consultive comprensoriali " che sono sostituite dalle parole " Commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e le torbiere ", della legge regionale 2 maggio 1978, numero 13.
E' abrogata ogni norma contenente previsioni di attività consultive e propositive svolte dai comitati comprensoriali e sono altresì abrogate le norme che prevedono l'acquisizione di pareri di organi comprensoriali nei procedimenti di formazione di provvedimenti amministrativi.
In attesa che la successiva disciplina di settore istituisca gli organi consultivi per le attività estrattive degli enti e degli organi di cui al terzo comma del precedente art. 42, tutti i compiti delle soppresse commissioni comprensoriali sono svolti dalla commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e torbiere della legge regionale 2 maggio 1978 n. 13.
Art. 46
Disposizioni transitorie in materia di PRG
Fino a quando non siano divenuti efficaci il piano territorale regionale e, nei rispettivi ambiti, i piani territoriali di coordinamento infraregionali, i piani regolatori generali dei comuni e le loro varianti generali sono adottati secondo le procedure di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 e sono approvati dalla giunta regionale, sentite le province interessate e le assemblee dei comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 che si esprimono nel termine di trenta giorni in base ai piani e ai programmi provinciali adottati, fatte salve inoltre le competenze dei comuni di cui all'art. 15, quarto e quinto comma, della predetta legge.
Le varianti parziali ai piani regolatori generali dei comuni, ivi comprese quelle adottate per l'adeguamento alle previsioni dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nonchè, nei casi consentiti, le varianti ai programmi di fabbricazione e le varianti relative ai piani delle attività estrattive comunali, fino a quando non siano divenuti efficaci i pianistralcio infraregionali di cui al precedente art. 42, sono approvate dalla giunta regionale.
Art. 47
Finanziamenti
Al finanziamento delle funzioni assegnate con la presente legge provvederanno le leggi di settore di cui all'art. 43.
In via transitoria, la legge di bilancio determinerà, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, l'entità della relativa spesa, che sarà assegnata agli enti e organismi interessati in base a convenzioni stipulate con gli stessi.
La legge di bilancio determinerà altresì la spesa necessaria per il finanziamento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 7.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 27 febbraio 1984