LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 7
Determinazione dei parametri per il riparto fra le unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa corrente.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 dell' 1 marzo 1984
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
SUDDIVISIONE E ASSEGNAZIONE DELLA SPESA CORRENTE
Art. 1
Oggetto e finalità
La presente legge disciplina la ripartizione tra le unità sanitarie locali della quota di Fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Emilia - Romagna per il finanziamento della spesa corrente, secondo parametri di riparto determinati, sentiti i comuni ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in base a criteri stabiliti in conformità alle previsioni, alle finalità e alle fasi di attuazione del piano sanitario regionale e tesi al riequilibrio funzionale e territoriale dei servizi delle unità sanitarie locali.
La quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente delle unità sanitarie locali, fatto salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , è suddivisa in:
a) quota a destinazione indistinta;
b) quota a destinazione vincolata;
c) quota per interventi imprevisti.
La quota a destinazione indistinta è finalizzata al finanziamento della spesa di mantenimento necessaria allo svolgimento delle funzioni sanitarie di competenza dei servizi delle unità sanitarie locali.
La quota a destinazione vincolata è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici individuati dal piano sanitario regionale.
La quota per interventi imprevisti è finalizzata alla copertura delle maggiori spese correnti per fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di morbilità.
Art. 2
Ricognizione della spesa
Ai fini della determinazione dei parametri di riparto la giunta regionale individua, per le funzioni di cui al successivo art. 7, la composizione della spesa corrente indistinta delle unità sanitarie locali, rilevata dai rendiconti finanziari dello esercizio 1982 delle medesime, dopo l'esame dei rendiconti da parte del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 37.
Per la rilevazione della spesa sanitaria delle unità sanitarie locali di cui al precedente comma, la giunta regionale emana apposita direttiva, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, per la omogenea individuazione della composizione della spesa stessa.
Art. 3
Assegnazione della quota a destinazione indistinta
L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota della spesa a destinazione indistinta è effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di parametri numerici di riparto determinati nel rispetto dei criteri di cui al titolo II della presente legge e tenuto conto dell'effettivo utilizzo delle strutture e dell'andamento dei costi dei fattori produttivi impiegati per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 7. Il provvedimento di assegnazione è assunto entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui l'assegnazione medesima si riferisce. I trasferimenti sono disposti, di norma trimestralmente, con decreto del Presidente della giunta regionale.
Le unità sanitarie locali, in sede di determinazione degli stanziamenti da iscrivere nei bilanci di previsione, possono utilizzare le quote riferite alla spesa corrente a destinazione indistinta, sulla base delle effettive necessità finanziarie anche in difformità dei parametri di riparto individuati per ciascuna funzione sanitaria nel rispetto dei vincoli previsti dal piano sanitario regionale e dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.
Art. 4
Assegnazione della quota a destinazione vincolata
L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota della spesa corrente a destinazione vincolata è effettuata dal consiglio regionale, per il periodo di validità del piano sanitario regionale, sulla base degli obiettivi e dei vincoli definiti dal piano sanitario medesimo. L'ammontare della quota assegnata può essere modificata dal consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.
Le unità sanitarie locali utilizzano i fondi di cui al presente articolo sulla base di programmi di impiego approvati dal comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione.
La giunta regionale verifica, ai sensi del successivo art. 6, l'avvenuta utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali delle quote loro assegnate in conformità al vincolo di destinazione.
I componenti del comitato di gestione e dell'ufficio di direzione sono responsabili in solido dell'impiego dei fondi assegnati per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione.
Art. 5
Quota per interventi imprevisti
La quota di riserva regionale di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , è destinata alla copertura delle maggiori spese delle unità sanitarie locali per fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di morbilità.
L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota della spesa corrente per interventi imprevisti ad esse destinata è effettuata dalla giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno, in relazione alle richieste delle unità sanitarie locali e agli accertamenti effettuati.
Ai fini dell'assegnazione e fermo restando quanto previsto dall'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 96, primo comma, lettera c), della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, le unità sanitarie locali evidenziano alla data del 15 ottobre di ogni anno, in base alle risultanze del periodo 1 ottobre dell'anno precedente 30 settembre dell'anno in corso, gli eventuali maggiori fabbisogni di spesa corrente determinati da fattori straordinari e imprevisti, cui si richiede di fare fronte attraverso le assegnazioni di cui al primo comma, qualora comportino disavanzi nella gestione della spesa corrente a destinazione indistinta.
Sulla base delle assegnazioni disposte, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad apportare ai bilanci di previsione in corso le variazioni necessarie ai fini dell'equilibrio dei conti della gestione di competenza, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.
Lo stanziamento del fondo previsto dal presente articolo è annualmente determinato, in sede di approvazione della legge di bilancio della Regione, entro il limite massimo del 5% della spesa corrente indistinta.
Art. 6
Attività ispettiva regionale
La giunta della regione Emilia - Romagna, anche in riferimento al disposto dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , verifica, mediante i propri servizi, l'andamento della gestione delle unità sanitarie locali in termini di efficienza nell'impiego dei fattori produttivi e di efficacia delle prestazioni erogate.
Per le esigenze di controllo di cui al precedente comma, la Regione può utilizzare personale delle unità sanitarie locali comandato ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della menzionata legge 26 aprile 1982, n. 181 .
L'individuazione dei dipendenti regionali e del personale comandato dalle unità sanitarie locali per le verifiche di cui al primo comma è effettuata con proprio decreto dal presidente della giunta regionale sulla base della valutazione della specifica competenza professionale.
Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente comma stabilisce, altresì, gli obiettivi degli accertamenti da effettuare.
Anche ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il personale di cui al precedente comma trasmette al presidente della giunta regionale una documentata relazione, che certicichi la corrispondenza dell'uso delle risorse finanziarie assegnate al raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano sanitario regionale.
Titolo II
CRITERI PER IL RIPARTO DELLA SPESA CORRENTE INDISTINTA
Art. 7
Articolazione delle funzioni delle unità sanitarie locali ai fini della determinazione dei parametri
La determinazione dei parametri numerici per l'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota regionale del Fondo sanitario nazionale relativa alle spese correnti a destinazione indistinta è effettuata secondo criteri differenziati, indicati negli articoli successivi, in relazione alle diverse funzioni sanitarie esercitate dalle unità sanitarie locali. A tal fine le funzioni delle unità sanitarie locali sono suddivise secondo la seguente articolazione:
1) igiene pubblica, medicina preventiva e igiene del lavoro;
2) assistenza sanitaria per la tutela della maternità, dell' infanzia e dell'età evolutiva;
3) igiene mentale e assistenza psichiatrica;
4) assistenza medica di base generale e pediatrica;
5) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti;
6) assistenza specialistica ambulatoriale;
7) assistenza protesica, riabilitativa e integrativa convenzionata;
8) assistenza infermieristica e riabilitativa nelle strutture protette e semiprotette per anziani e per handicappati gravi;
9) assistenza farmaceutica convenzionata;
10) assistenza ospedaliera;
11) igiene, profilassi e assistenza veterinaria;
12) assistenza termale;
13) assistenza sanitaria erogata in forma indiretta;
14) amministrative e generali.
Art. 8
Parametri di riparto per le funzioni di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro
I parametri di riparto per le funzioni di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro sono determinati in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione residente, al numero degli occupati nei diversi settori produttivi e alle caratteristiche delle aree di rischio ambientali e lavorative individuate dal piano sanitario regionale.
I parametri di riparto per il finanziamento delle funzioni esercitate mediante i laboratori di igiene ambientale e i presidi di medicina sportiva sono determinati sulla base di standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei definiti ai sensi del successivo art. 22.
I presidi multizonali di prevenzione sono finanziati in base ai costi di gestione di cui all'art. 18, secondo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , omologati dalla giunta regionale, con riferimento agli standards medi di costo di cui al successivo art. 23 definiti in conformità alle previsioni della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33.
Art. 9
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) per le funzioni di base, svolte nei consultori familiari e pediatrici, in relazione alla popolazione residente distinta per fasce di età e sesso;
b) per le funzioni sanitarie e riabilitative svolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali per handicappati gravi in età evolutiva previste dal piano sanitario regionale, nonchè per le funzioni svolte dai presidi per l'approfondimento diagnostico degli handicaps dell'infanzia, in relazione agli indici contenuti nel piano sanitario medesimo e ad appositi standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei definiti ai sensi del successivo art. 22.
Art. 10
Parametri di riparto per le funzioni di igiene mentale ed assistenza psichiatrica
I parametri di riparto per le funzioni di igiene mentale ed assistenza psichiatrica sono determinati:
a) in relazione alla popolazione adulta residente per le funzioni di base;
b) con riferimento agli indici quantitativi previsti dal piano sanitario regionale e ad appositi standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei di cui al successivo art. 22 per le funzioni esercitate mediante i presidi residenziali e semiresidenziali per breve degenza;
c) in base al numero degli utenti previsto dal piano sanitario regionale per le comunità protette e per gruppi - appartamento;
d) in rapporto al numero dei ricoverati ed al costo medio giornaliero della degenza per le funzioni di assistenza psichiatrica transitoriamente svolte mediante gli ospedali psichiatrici fino al definitivo superamento degli stessi;
e) secondo i criteri di cui al successivo art. 17, primo comma, per le funzioni di assistenza psichiatrica esercitata mediante i presidi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura
Art. 11
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza medica di base, generale e pediatrica
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza medica di base, generale e pediatrica, sono determinati in base alla popolazione residente, distinta secondo i criteri individuati dalle convenzioni nazionali per la determinazione del trattamento economico al personale convenzionato, ed alla popolazione da assistere, ivi compresa la popolazione turistica.
Per le funzioni di guardia medica il riparto è correlato al fabbisogno di ore di servizio individuato dalla programmazione regionale per ogni singola unità sanitaria locale.
Art. 12
Parametri di riparto per l'assistenza sanitaria ai tossicodipendenti
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria ai tossicodipendenti sono determinati in relazione alla popolazione residente compresa nella fascia di età fra i 15 e i 25 anni, nonchè in base alla popolazione della medesima fascia di età da assistere.
Per le unità sanitarie locali individuate dal piano sanitario regionale come sedi di coordinamento delle attività di tutela della salute dei tossicodipendenti, i parametri tengono conto degli standards economici riferiti a modelli organizzativi omogenei di cui al successivo art. 22.
Art. 13
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale di base e multizonale
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale di base sono determinati, tenuto conto dei compiti previsti per ogni singola unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale, in rapporto alla popolazione residente e a quella da assistere.
Le unità sanitarie locali attivano le procedure per la rilevazione delle prestazioni erogate a favore dei cittadini residenti in altri ambiti territoriali.
I parametri sono riferiti al complesso delle funzioni specialistiche ambulatoriali esercitate mediante le strutture private convenzionate e le strutture pubbliche e sono determinati, per le funzioni esercitate presso le strutture pubbliche, sulla base della spesa complessiva regionale determinata con riferimento ad appositi centri di costo attivati dalle unità sanitarie locali secondo la direttiva di cui al successivo art. 23, secondo comma.
Il finanziamento delle funzioni multizonali di assistenza specialistica ambulatoriale è evidenziato e compreso all'interno delle assegnazioni definite per le corrispondenti funzioni ospedaliere ai sensi del primo comma del successivo art. 17.
Art. 14
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza protesica, riabilitativa e integrativa convenzionata
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza protesica, riabilitativa e integrativa convenzionata, sono stabiliti in rapporto alla popolazione residente.
Art. 15
Assistenza infermieristica e riabilitativa nelle strutture protette e semi - protette per anziani e handicappati gravi
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza infermieristica e riabilitativa nelle strutture protette e semi - protette per anziani e handicappati gravi, sono determinati in rapporto al numero di ospiti delle suddette strutture, previsti dal piano sanitario regionale ed agli standards assistenziali individuati con riferimento ai modelli organizzativi omogenei di cui al successivo art. 22.
Art. 16
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza farmaceutica convenzionata
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza farmaceutica convenzionata sono determinati in base alla popolazione residente, con riferimento al valore medio di spesa per abitante variabile entro una fascia definita dalla giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche della popolazione da assistere, ivi compresa la turistica, e del numero delle farmacie collocate nel territorio delle singole unità sanitarie locali.
Art. 17
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono determinati per ciascuna funzione e servizio in relazione alle strutture organizzative, al dimensionamento dei relativi servizi previsti dal piano sanitario regionale e ad appositi standards medi di costo di cui al successivo art. 23.
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera erogata presso le case di cura private convenzionate sono determinati in base al numero dei posti - letto convenzionabili indicati nel piano sanitario regionale, al numero dei posti - letto effettivamente convenzionati, nonchè al valore della diaria onnicomprensiva.
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza ospedaliera a rimborso sono stabiliti in rapporto alla popolazione residente.
Art. 18
Parametri di riparto per le funzioni di igiene, profilassi e assistenza veterinaria
I parametri di riparto per le funzioni di igiene, profilassi e assistenza veterinaria sono determinati in base alla consistenza degli allevamenti di animali destinati alla alimentazione umana, alla presenza di laboratori o stabilimenti di lavorazione e confezionamento di alimenti di origine animale, di impianti per la produzione di alimenti per uso zootecnico, di magazzini di deposito di tali alimenti, di macelli o di mercati ittici e pescicolture, nonchè in rapporto alla popolazione residente ed alla superficie territoriale.
Art. 19
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza termale
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza termale sono determinati in relazione alla presenza degli stabilimenti termali, convenzionati ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in base al numero delle prestazioni erogate, alle tariffe delle stesse, e ai conti di gestione dei presidi pubblici direttamente gestiti dai comuni, ai sensi dell'art. 36 della stessa legge, omologati dalla giunta regionale, con riferimento al costo delle prestazioni da determinarsi con le procedure di cui al successivo art. 23.
Art. 20
Parametri di riparto per le funzioni di assistenza erogate in forma indiretta
I parametri di riparto per le funzioni di assistenza sanitaria erogate in forma indiretta sono stabiliti in rapporto alla popolazione residente.
Art. 21
Parametri di riparto per l'esercizio delle funzioni amministrative e generali
I parametri di riparto per l'esercizio delle funzioni amministrative e generali sono determinati in base alla spesa complessiva di parte corrente a destinazione indistinta sostenuta dall'unità sanitaria locale, tenuto conto dell'incidenza della spesa per attività in gestione diretta e convenzionata, salvo per le funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , per le quali i parametri sono determinati in rapporto agli standards medi di costo di cui al successivo art. 23.
Art. 22
Standards economici per modelli organizzativi omogenei
Gli standards economici per la determinazione dei parametri numerici di riparto relativi alle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, secondo comma, 9, lettera b), 10, lettera b), 12 e 15 sono definiti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di modelli organizzativi omogenei individuati con riferimento alle previsioni del piano sanitario regionale.
Art. 23
Standards medi di costo
Gli standards medi di costo per la determinazione dei parametri di riparto relativi alle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, terzo comma, 13, terzo comma, 17, primo comma e 21 sono definiti, all'interno di categorie omogenee di funzioni e di servizi, dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre 1984 sulla base delle rilevazioni analitiche dei costi effettuate dalle unità sanitarie locali.
A tal fine la giunta regionale dispone l'attivazione presso le unità sanitarie locali dei centri di costo obbligatori di cui all'art. 90 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, con riferimento alle funzioni surrichiamate, previste dal piano sanitario regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.
Titolo III
NORME TRANSITORIE
Art. 24
Riparto della quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta per gli esercizi 1984- 85
Per l'esercizio finanziario 1984 la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede al riparto fra le unità sanitarie locali della quota corrente del Fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta sulla base di parametri determinati, per le funzioni indicate ai precedenti articoli 11, 14 16, 17, secondo comma, e 19, secondo i criteri di cui al titolo II della presente legge e per le restanti funzioni, individuate con riferimento alla suddivisione delle stesse dall'art. 7, in rapporto alla spesa rilevata ai sensi dell'art. 2, convalidata con atto della giunta regionale.
In applicazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, numero 730 , le unità sanitarie locali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1984, provvedono ad iscrivere gli stanziamenti, di competenza e di cassa, riferiti alla sola gestione dell'esercizio in corso.
Le unità sanitarie locali provvedono altresì ad attivare separata contabilità per la gestione delle operazioni previste dal citato art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - relativamente alla riscossione ed al pagamento dei residui attivi e passivi accertati al 31 dicembre 1983 - e conseguente distinto conto di tesoreria.
Per l'esercizio finanziario 1985 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al riparto fra le unità sanitarie locali della quota corrente del fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta sulla base di parametri determinati secondo i criteri di cui al titolo II della presente legge per le funzioni previste nel titolo stesso, salvo quelle indicate all'art. 23 per le quali il riparto è effettuato in rapporto alla spesa sostenuta dalle unità sanitarie locali per il 1982 definita con le modalità di cui al primo comma.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 27 febbraio 1984