LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984
Art. 10
Qualifiche funzionali e livelli retributivi
Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, fatto salvo quanto disposto all'art. 25 della presente legge, il trattamento economico del personale è costituito:
1) dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli nella tabella seguente:
I | livello | L.3.300.000 |
II | livello | L.3.600.000 |
III | livello | L.3.900.000 |
IV | livello | L.4.450.000 |
V | livello | L.5.200.000 |
VI | livello | L.5.500.000 |
VII | livello | L.6.400.000 |
VIII | livello | L.8.640.000 |
Prima qualifica funzionale dirigenziale | L.11.200.000 | |
Seconda qualifica funzionale dirigenziale | L.14.000.000 |
2) dal salario di anzianità di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge;
3) dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
4) dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno in misura pari a 1/ 12 del trattamento economico annuo in godimento al 1 dicembre, costituito dallo stipendio tabellare, dal salario di anzianità e dall' indennità integrativa speciale nella misura prevista dalla legislazione in vigore;
5) dalle altre indennità e compensi previsti dalla presente legge.