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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 10
Qualifiche funzionali e livelli retributivi
Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, fatto salvo quanto disposto all'art. 25 della presente legge, il trattamento economico del personale è costituito:
1) dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli nella tabella seguente:
Ilivello L.3.300.000
IIlivello L.3.600.000
IIIlivello L.3.900.000
IVlivello L.4.450.000
Vlivello L.5.200.000
VIlivello L.5.500.000
VIIlivello L.6.400.000
VIIIlivello L.8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenzialeL.11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenzialeL.14.000.000
2) dal salario di anzianità di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge;
3) dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
4) dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno in misura pari a 1/ 12 del trattamento economico annuo in godimento al 1 dicembre, costituito dallo stipendio tabellare, dal salario di anzianità e dall' indennità integrativa speciale nella misura prevista dalla legislazione in vigore;
5) dalle altre indennità e compensi previsti dalla presente legge.

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