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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 11
Indennità
Sono istituite le seguenti indennità:
a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L.3.500.000;
b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L.4.800.000;
c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.3.000.000;
d) al personale inquadrato nell'VIII qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.1.500.000;
e) al personale inquadrato nelle qualifiche VII e VI compete un' indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;
f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo - pastorale) inquadrato nella V qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L.600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;
g) al personale inquadrato nelle qualifiche V, IV e III compete un' indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica V che percepisce l'indennità di L.600.000 di cui alla precedente lettera f);
h) al personale inquadrato nella II qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.60.000. Al personale della I qualifica funzionale non compete alcuna indennità;
i) al personale inquadrato nella IV e III qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato B compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di lire 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali IV e III che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato B.
Per la corresponsione dell'indennità di cui ai punti a), c), d), si fa riferimento ai provvedimenti di organizzazione previsti dalla legislazione regionale.

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