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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 12
Riequilibrio anzianità
Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori della Regione viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale stabilita dalla legge regionale n. 9/ 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:
a) valutazione per intero, in termini di classi e/ o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;
b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/ o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.
L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.
Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

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