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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 13
Salario di anzianità
Al personale, nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure::
Ilivello L.198.000
IIlivello L.216.000
IIIlivello L.234.000
IVlivello L.267.000
Vlivello L.312.000
VIlivello L.330.000
VIIlivello L.384.000
VIIIlivello L.518.000
Prima qualifica funzionale dirigenzialeL.672.000
Seconda qualifica funzionale dirigenzialeL.840.000
a) al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 il salario di anzianità di cui al precedente primo comma è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestati nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo;
b) la progressione economica di cui all'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, cessa alla data del 31 dicembre 1982;
c) in caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo;
d) analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 Sito esterno, e successive modificazioni e integrazioni.
Eventuali assegni ad personam in godimento alla data del 31 dicembre 1982 vengono riassorbiti in sede di erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.

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