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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 15
Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro - capite.
Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, e nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.
Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi della legge regionale n. 9/ 1981, e salvo quanto derivante dalla dinamica della indennità integrativa speciale computata alla data del 1 gennaio di ogni anno.
Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista dall'art. 32 della legge regionale n. 34/ 1979.
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

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