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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 16
Compensi incentivanti la produttività
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale sono istituiti compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.
Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante le produttività è costituito da:
a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 15; ed eventualmente:
b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.
Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell' assestamento.
L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio. Dette economie si ripartiscono come segue: 20% in economie di bilancio; 40% in riconversione di attrezzature; 40% in premio di produttività.
L'accantonamento di cui al quarto comma, lettera a) del presente articolo è istituito, nel bilancio della Regione, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

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