LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984
Art. 17
Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:
I | I |
II | II |
III | III |
IV | IV |
-- | V |
V | VI |
VI | VII |
VII | VIII |
VIII | 1a qualifica dirigenziale |
2a qualifica dirigenziale | |
coordinamento |
Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti dall'articolo successivo della presente legge.
In sede di contrattazione aziendale saranno definiti i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alla declaratoria di livello.
Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.