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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 19
Attribuzione compiti dei dirigenti regionali
I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativa, economico -sociale e tecnico - scientifica attinenti la materia di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.
Forniscono ai competenti organi politico - istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.
Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico - istituzionali e la loro traduzione in programma di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/ benefici.
Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:
- l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
- l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;
- la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;
- l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;
- la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

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