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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 2
Campo di applicazione e durata del contratto nazionale di lavoro
L'accordo regionale di lavoro, recepito con la presente legge, riguarda tutto il personale dipendente dalla regione Emilia - Romagna, nonchè il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti.
Detto accordo di lavoro ha decorrenza economica a far tempo dal 1 gennaio 1983, scade il 31 giugno 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
I relativi benefici economici sono scaglionati, con le modalità di cui al successivo art. 25 a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.

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