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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 22
Norma transitoria
Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della presente legge, i coordinatori nominati in base alla legge regionale 22 aprile 1979, n. 12, e successive modificazioni, percepiscono la indennità di coordinamento nella misura prevista dalla legislazione in vigore.
I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

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