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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 23
Accesso alle altre qualifiche
Alle restanti qualifiche si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali ad eccezione del primo e secondo livello per i quali le prove concorsuali possono essere determinate di volta in volta con atto del consiglio regionale.
Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un anzianità di servizio di almeno cinque anni ed il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.
A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

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