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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 3
Livelli di contrattazione
Sono individuati i seguenti livelli di accordo:
a) regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro. Per gli accordi, a livello regionale, che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM;
b) aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonchè i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni all'orario di lavoro; verifica le condizioni per la erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL e definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.
Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.
La delegazione sindacale è composta dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

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