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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 6
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale dipendente.
La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l' aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore di cui all'art. 13 della legge regionale n. 34/ 1979, è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.
Il personale che in base a predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.
Qualora i corsi si svolgeranno fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. L'attività di formazione è finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.

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