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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 7
Part - time
La Regione può trasformare posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto entro i limiti concordati in sede di contrattazione aziendale.
Ad ogni posto di organico di tempo pieno corrispondono, in caso di trasformazione, due posti a tempo parziale.
Il part - time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.
Al rapporto di lavoro part - time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. In particolare stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico è pari a 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;
c) il salario di anzianità, di cui al successivo art. 13, è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica funzionale a orario intero;
d) al personale a part - time spettano per l'intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovuto;
e) il personale a part - time non può eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;
f) non possono coprire posti a part - time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.
I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part - time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.
Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part - time saranno definiti in sede di accordi aziendali.
Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part - time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.
Le assunzioni a part - time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
La sperimentazione del part - time con i criteri e le modalità fissati nel presente articolo, verrà attuata allorchè saranno definiti con legge nazionale, gli aspetti previdenziali dello speciale rapporto di lavoro che ne deriva.

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