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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 9
Mobilità
La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendenti dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/ o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.
La mobilità interna all'ente che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.
Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di contrattazione aziendale, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.
Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base alla contrattazione aziendale. La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni.
Ferme restando le riserve di legge, nonchè le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua, nell' ambito dei posti disponibili, per concorso pubblico.
In sede di contrattazione decentrata a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.
A tale fine gli enti sono tenuti a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.
Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.
In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono efettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.
Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.
E' consentito il trasferimento di personale tra regioni nonchè tra regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale dell'ente di destinazione.
Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra, spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

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