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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Campo di applicazione e durata del contratto nazionale di lavoro
Art. 3 - Livelli di contrattazione
Art. 4 - Informazione
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 7 Part - time
Art. 8 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 9 - Mobilità
Art. 10 - Qualifiche funzionali e livelli retributivi
Art. 11 - Indennità
Art. 12 - Riequilibrio anzianità
Art. 13 - Salario di anzianità
Art. 14 - Salario accessorio
Art. 15 - Lavoro straordinario
Art. 16 - Compensi incentivanti la produttività
Art. 18 - Modalità di accesso alle varie qualifiche funzionali dirigenziali
Art. 19 - Attribuzione compiti dei dirigenti regionali
Art. 20 - Responsabilità dei dirigenti
Art. 21 - Funzioni dirigenziali Prima qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 22 - Norma transitoria
Art. 23 - Accesso alle altre qualifiche
Art. 24 - Concorsi speciali
Art. 25 - Scaglionamento dei benefici contrattuali
Art. 26 - Omnicomprensività
Art. 27 - Passaggio di livello
Art. 29 - Norme abrogate
Art. 32 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
Il recepimento nell'ordinamento della regione Emilia - Romagna dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1983- 85, è disciplinato dalla presente legge che modifica e integra le leggi regionali numeri 25- 26 del 1973, 12- 34 del 1979, e successive modificazioni, e 9 del 1981.
Art. 2
Campo di applicazione e durata del contratto nazionale di lavoro
L'accordo regionale di lavoro, recepito con la presente legge, riguarda tutto il personale dipendente dalla regione Emilia - Romagna, nonchè il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti.
Detto accordo di lavoro ha decorrenza economica a far tempo dal 1 gennaio 1983, scade il 31 giugno 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
I relativi benefici economici sono scaglionati, con le modalità di cui al successivo art. 25 a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime.
Art. 3
Livelli di contrattazione
Sono individuati i seguenti livelli di accordo:
a) regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro. Per gli accordi, a livello regionale, che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM;
b) aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonchè i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni all'orario di lavoro; verifica le condizioni per la erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL e definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.
Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.
La delegazione sindacale è composta dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 4
Informazione
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti dell' ente.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti a provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piano di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.
Attraverso la contrattazione aziendale saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.
Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre, di norma almeno una volta all'anno, conferenze di servizio, per illustrare alle organizzazioni sindacali il quadro generale di riferimento e le prospettive nelle quali si muove l'azione della Regione nelle specifiche materie di intervento.
Art. 5
Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.
In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:
a) orario unico su sei giorni lavorativi settimanali;
b) orario spezzato su cinque giorni lavorativi settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.
In sede di accordi decentrati, potranno, comunque, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate.
Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.
La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di 10 ore.
Art. 6
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale dipendente.
La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l' aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore di cui all'art. 13 della legge regionale n. 34/ 1979, è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.
Il personale che in base a predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.
Qualora i corsi si svolgeranno fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. L'attività di formazione è finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.
Art. 7
Part - time
La Regione può trasformare posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto entro i limiti concordati in sede di contrattazione aziendale.
Ad ogni posto di organico di tempo pieno corrispondono, in caso di trasformazione, due posti a tempo parziale.
Il part - time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.
Al rapporto di lavoro part - time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. In particolare stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico è pari a 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;
c) il salario di anzianità, di cui al successivo art. 13, è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica funzionale a orario intero;
d) al personale a part - time spettano per l'intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovuto;
e) il personale a part - time non può eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;
f) non possono coprire posti a part - time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.
I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part - time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.
Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part - time saranno definiti in sede di accordi aziendali.
Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part - time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.
Le assunzioni a part - time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
La sperimentazione del part - time con i criteri e le modalità fissati nel presente articolo, verrà attuata allorchè saranno definiti con legge nazionale, gli aspetti previdenziali dello speciale rapporto di lavoro che ne deriva.
Art. 8
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 276/ 1971 Sito esterno.
Art. 9
Mobilità
La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendenti dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/ o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.
La mobilità interna all'ente che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.
Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di contrattazione aziendale, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.
Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base alla contrattazione aziendale. La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni.
Ferme restando le riserve di legge, nonchè le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua, nell' ambito dei posti disponibili, per concorso pubblico.
In sede di contrattazione decentrata a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.
A tale fine gli enti sono tenuti a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.
Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.
In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono efettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.
Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.
E' consentito il trasferimento di personale tra regioni nonchè tra regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale dell'ente di destinazione.
Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra, spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 10
Qualifiche funzionali e livelli retributivi
Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, fatto salvo quanto disposto all'art. 25 della presente legge, il trattamento economico del personale è costituito:
1) dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli nella tabella seguente:
Ilivello L.3.300.000
IIlivello L.3.600.000
IIIlivello L.3.900.000
IVlivello L.4.450.000
Vlivello L.5.200.000
VIlivello L.5.500.000
VIIlivello L.6.400.000
VIIIlivello L.8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenzialeL.11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenzialeL.14.000.000
2) dal salario di anzianità di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge;
3) dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;
4) dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno in misura pari a 1/ 12 del trattamento economico annuo in godimento al 1 dicembre, costituito dallo stipendio tabellare, dal salario di anzianità e dall' indennità integrativa speciale nella misura prevista dalla legislazione in vigore;
5) dalle altre indennità e compensi previsti dalla presente legge.
Art. 11
Indennità
Sono istituite le seguenti indennità:
a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L.3.500.000;
b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L.4.800.000;
c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.3.000.000;
d) al personale inquadrato nell'VIII qualifica con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.1.500.000;
e) al personale inquadrato nelle qualifiche VII e VI compete un' indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;
f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo - pastorale) inquadrato nella V qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L.600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;
g) al personale inquadrato nelle qualifiche V, IV e III compete un' indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica V che percepisce l'indennità di L.600.000 di cui alla precedente lettera f);
h) al personale inquadrato nella II qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.60.000. Al personale della I qualifica funzionale non compete alcuna indennità;
i) al personale inquadrato nella IV e III qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato B compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di lire 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali IV e III che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato B.
Per la corresponsione dell'indennità di cui ai punti a), c), d), si fa riferimento ai provvedimenti di organizzazione previsti dalla legislazione regionale.
Art. 12
Riequilibrio anzianità
Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori della Regione viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale stabilita dalla legge regionale n. 9/ 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:
a) valutazione per intero, in termini di classi e/ o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;
b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/ o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.
L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.
Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.
Art. 13
Salario di anzianità
Al personale, nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure::
Ilivello L.198.000
IIlivello L.216.000
IIIlivello L.234.000
IVlivello L.267.000
Vlivello L.312.000
VIlivello L.330.000
VIIlivello L.384.000
VIIIlivello L.518.000
Prima qualifica funzionale dirigenzialeL.672.000
Seconda qualifica funzionale dirigenzialeL.840.000
a) al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 il salario di anzianità di cui al precedente primo comma è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestati nella qualifica di provenienza e in quella in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo;
b) la progressione economica di cui all'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, cessa alla data del 31 dicembre 1982;
c) in caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo;
d) analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 Sito esterno, e successive modificazioni e integrazioni.
Eventuali assegni ad personam in godimento alla data del 31 dicembre 1982 vengono riassorbiti in sede di erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.
Art. 14
Salario accessorio
a) indennità di turno: Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L.25.000.
L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1080; ordinario festivo di L.1215; ordinario notturno festivo L.1800.
Art. 15
Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per i dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro - capite.
Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, e nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.
Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi della legge regionale n. 9/ 1981, e salvo quanto derivante dalla dinamica della indennità integrativa speciale computata alla data del 1 gennaio di ogni anno.
Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista dall'art. 32 della legge regionale n. 34/ 1979.
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.
Art. 16
Compensi incentivanti la produttività
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell' efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale sono istituiti compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.
Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante le produttività è costituito da:
a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 15; ed eventualmente:
b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.
Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell' assestamento.
L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio. Dette economie si ripartiscono come segue: 20% in economie di bilancio; 40% in riconversione di attrezzature; 40% in premio di produttività.
L'accantonamento di cui al quarto comma, lettera a) del presente articolo è istituito, nel bilancio della Regione, a partire dall'esercizio finanziario 1984.
Art. 17
Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:
II
IIII
IIIIII
IVIV
--V
VVI
VIVII
VIIVIII
VIII1a qualifica dirigenziale
2a qualifica dirigenziale
coordinamento
Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti dall'articolo successivo della presente legge.
In sede di contrattazione aziendale saranno definiti i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alla declaratoria di livello.
Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.
Art. 18
Modalità di accesso alle varie qualifiche funzionali dirigenziali
Per l'accesso a regime:
- alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica;
- alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili, riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica; per i restanti posti, per concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali.
Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che risultino inquadrati nell'ottavo livello della legge regionale n. 9/ 1981. Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge nella seconda qualifica dirigenziale si accede mediante valutazione per titoli e prova selettiva per almeno il 90% dei posti secondo modalità fissate dal consiglio regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per i restanti posti si procede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami scritti ed orali.
Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1 gennaio 1983.
Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.
Art. 19
Attribuzione compiti dei dirigenti regionali
I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativa, economico -sociale e tecnico - scientifica attinenti la materia di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.
Forniscono ai competenti organi politico - istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.
Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico - istituzionali e la loro traduzione in programma di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/ benefici.
Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:
- l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
- l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;
- la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;
- l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;
- la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.
Art. 20
Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonchè del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti. In particolare sono responsabili:
dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti; delle disposizioni da loro impartite;
del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.
I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto del competente organo.Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte può essere disposta la revoca della funzione.
Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.
Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.
Art. 21
Funzioni dirigenziali Prima qualifica funzionale dirigenziale.
Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/ o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo. Seconda qualifica funzionale dirigenziale.
Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabilità delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/ o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo. Funzione di coordinamento.
E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.
L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque.
E' revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.
Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della giunta, più uno correlato al consiglio regionale.
Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori.
Art. 22
Norma transitoria
Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della presente legge, i coordinatori nominati in base alla legge regionale 22 aprile 1979, n. 12, e successive modificazioni, percepiscono la indennità di coordinamento nella misura prevista dalla legislazione in vigore.
I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 23
Accesso alle altre qualifiche
Alle restanti qualifiche si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali ad eccezione del primo e secondo livello per i quali le prove concorsuali possono essere determinate di volta in volta con atto del consiglio regionale.
Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un anzianità di servizio di almeno cinque anni ed il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.
A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Art. 24
Concorsi speciali
In occasione delle operazioni di ristrutturazione della Regione in attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dal presente accordo dalla 2a alla 8a è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.
I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità della presente legge.
Art. 25
Scaglionamento dei benefici contrattuali
Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
dal 1 gennaio 1983: 35%;
dal 1 gennaio 1984: 70%;
dal 1 gennaio 1985: 100%.
Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si prende a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.
Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato nella legge regionale n. 9/ 1981 a cui vanno aggiunti i benefici previsti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.
Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983- 31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 26
Omnicomprensività
Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.
L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versata dagli enti, società, aziende o amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Regione.
Art. 27
Passaggio di livello
In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.
Art. 28
Sono approvati gli allegati A e B alla presente legge.
Art. 29
Norme abrogate
Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 30
Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le norme contenute nella legislazione in vigore, se ed in quanto compatibili.
Art. 31
Con la legge d' organizzazione saranno definite le strutture e l'organico della Regione.
Art. 32
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a complessive L.18.265.000.000 per il triennio 1983/ 1985, l'Amministrazione regionale provvede dotando di stanziamento sufficiente nell'ambito del bilancio pluriennale 1983/ 1985, i capitoli 00250, 02220, 04080, 04180, 41977 e 75050 in proporzione alle loro esigenze e ripartendo l'onere complessivo nel modo seguente:
esercizio 1983 L.4.530.000.000;
esercizio 1984 L.6.927.000.000;
esercizio 1985 L.6.808.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 8 marzo 1984

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