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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 10
Compiti della commissione e formazione della graduatoria
La commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 8, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.
Nel caso in cui sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarati in domanda, la commissione segnala i nominativi ai Comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa e a trasmetterla alla commissione.
La commissione redige la graduatoria previa effettuazione, da parte del magistrato che presiede la commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, la cui efficacia e modalità di aggiornamento sono disciplinate dal successivo art. 13.
La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 11 e 18.

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