LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457
, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984
Art. 10
Compiti della commissione e formazione della graduatoria
La commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 8, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.
Nel caso in cui sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarati in domanda, la commissione segnala i nominativi ai Comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa e a trasmetterla alla commissione.
La commissione redige la graduatoria previa effettuazione, da parte del magistrato che presiede la commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, la cui efficacia e modalità di aggiornamento sono disciplinate dal successivo art. 13.
La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 11 e 18.