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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 13
Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi.
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate di norma biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente articolo 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all' assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
Ogni quattro anni deve essere emanato un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei Comuni contermini.
I Comuni possono, altresì, nelle condizioni di cui al comma precedente, individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi di requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione con termine di norma non superiore a quattro anni ed eventualmente rinnovabili, il cui canone sia determinato secondo la Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno.

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