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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 17
Scelta e consegna degli alloggi
Il Sindaco, entro trenta giorni dai termini di cui all'art. 15, comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, d' intesa con l'ente gestore, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11.
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all' interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
In caso di rinuncia ritenuta giusticiata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio.
L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratti di lavoratore emigrato all' estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
Il provvedimento del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.
Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

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