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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 18
Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa
La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per fare fronte a specifiche e documentate situazioni di particolare emegenza abitativa, quali:
- calamità naturali;
- sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
- sistemazione di profughi;
- sgombero di unità abitative soggette ad interventi di recupero;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni, ovvero quando si tratti di sistemazione conseguente a pubbliche calamità dichiarate secondo le forme di legge.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli previsti per la permanenza.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui al precedente art. 9, previa istruttoria da parte del Comune interessato.
Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.
La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della Legge 26 dicembre 1981 n. 763 Sito esterno, è autorizzata dalla Giunta regionale su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo e non può eccedere comunque il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.
La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai Comuni stessi.
Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata Legge 763/ 1981 Sito esterno.

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