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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 2
Ambito di applicazione della legge
Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni, nonchè a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Per la individuazione degli alloggi di proprietà delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza( IPAB) da assogettare alle norme della presente legge, la Regione si riserva di emanare specifici criteri con apposito provvedimento legislativo.
Per quanto riguarda gli alloggi acquisiti o realizzati dai Comuni ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 15 febbraio 1980 n. 25 Sito esterno e dell'art. 2 della Legge 25 marzo 1982 n. 94 Sito esterno, nonchè quelli comunque realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali, si applicano le norme della presente legge, fatto salvo quanto già esplicitamente stabilito dalle leggi medesime e fatta altresì salva la facoltà degli enti destinatari dei finanziamenti di stabilire particolari requisiti di accesso e specifiche procedure di assegnazione allo scopo di conseguire le finalità proprie dei provvedimenti stessi.
Le norme della presente legge si applicano altresì alle case - parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati e idonei alla residenza permanente. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata, non attuati da enti pubblici;
c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;
d) proprietà degli enti pubblici previdenziali purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
Possono altresì essere esclusi, previa autorizzazione della Giunta regionale richiesta con atto deliberativo dall'ente pubblico proprietario e sentito il parere del Comune, quelli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi è comunque facoltà del Comune indicare le modalità di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.

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