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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 21
Ospitalità temporanea di terze persone
L'ospitalità temporanea a titolo gratuito di terze persone è ammessa, per un periodo non superiore a quattro anni, nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela o affinità e per un periodo non superiore ad un anno nei confronti di persone estranee, qualora non si configurino in entrambi i casi gli estremi per la decadenza dall'assegnazione di cui al successivo art. 23, lett. a).
L'ospitalità temporanea negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non può comportare trasferimenti di residenza o domicilio, è segnalata all'ente gestore a cura dell'assegnatario.
Quando l'ospitalità temporanea non si protragga oltre il periodo di sei mesi, non è richiesta nessuna segnalazione.
La ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale.

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