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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 23
Decadenza dall'assegnazione
La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d' uso;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 24.
La decadenza dell'assegnazione, dichiarata dal Sindaco, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
Il provvedimento del Sindaco, nel quale può tuttavia essere previsto un termine non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo art. 24 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell' assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
Contro il provvedimento del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 Sito esterno.
Per il cedente di cui alla lettera a) del primo comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della Legge 5 agosto 1977 n. 513 Sito esterno.

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