LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 , IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984
Art. 25
Risoluzione del contratto
L'ente gestore procede ai sensi dell'art. 38 alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.
Il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del RD 28 aprile 1938 n. 1165.