LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 , IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984
Art. 26
Occupazione illegale degli alloggi
L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tale fine diffida preventivamente con leggera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
L'atto dell'ente gestore costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Per le occupazioni abusive il termine indicato nel primo comma è ridotto a 15 giorni; nei confronti degli occupanti abusivi, il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela ai sensi dell'art. 633 del codice penale.
Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.