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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 27
Finalità e ambito della mobilità
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè dei disagi abitativi e di carattere sociale, il Comune definisce - d' intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari - criteri e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.
Per il processo di mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'art. 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonchè quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nell' ambito di un' aliquota massima del 30% da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra enti proprietari.
Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

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