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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 29
Commisione per la valutazione delle domande di cambio di alloggio
Le domande di cambio di alloggio vengono esaminate da una commissione costituita dall'ente gestore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, così composta:
- da due rappresentanti dell'ente gestore, di cui uno con funzioni di presidente;
- da due rappresentanti del Comune su cui sorgono gli alloggi;
- da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d' intesa dalle medesime.
Per ogni componente della commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo.
La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di presidente.
Per le altre norme di funzionamento si richiama quanto previsto al precedente art. 9, commi 7, 8 e 9.
La commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell' alloggio.
La commissione, entro 90 giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.
Trascorso tale termine, la commissione esamina le domande entro 60 giorni dalla data di presentazione.

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